13/07/2018- ALTERNANZA SCUOLA LAVORO:TIROCINI FORMATIVI E OBBLIGHI DI SICUREZZA

Il decreto n. 195/2017, all’art. 5, ha dettato le speciali modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti degli istituti superiori impegnati nei percorsi di alternanza scuola-lavoro negli ultimi tre anni del percorso di studi..

Gli studenti impegnati nei percorsi in regime di alternanza devono ricevere preventivamente dall’istituzione scolastica una formazione generale in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro come previsto nella disciplina contenuta nel  D.lgs.  81/2008.

Tale formazione, la cui organizzazione è di competenza dei dirigenti scolastici delle scuole secondarie di secondo grado, avvalendosi anche di accordi territoriali fra gli enti competenti ad erogare la formazione o di percorsi tenuti in modalità formativa e-learning anche attraverso piattaforme pubbliche, viene certificata ed è riconosciuta a tutti gli effetti.

Inoltre, all’ingresso nella struttura ospitante, tale formazione è integrata con la formazione specifica che gli studenti devono ricevere, fatta salva la possibilità di regolare, nella convenzione tra struttura ospitante e l’istituzione scolastica, il soggetto a carico del quale gravano gli oneri conseguenti. Considerata la specifica finalità didattica e formativa, e tenuto conto dell’equiparazione degli studenti allo status dei lavoratori previsto dal decreto n. 81/2008, viene stabilito, inoltre, che il numero di studenti ammessi in una struttura sia determinato in funzione delle effettive capacità strutturali, tecnologiche ed organizzative della struttura ospitante, nonché in ragione della tipologia di rischio cui appartiene la stessa struttura, in una proporzione numerica studenti/tutor della struttura ospitante non superiore al rapporto di 5 a 1 per attività a rischio alto, non superiore al rapporto di 8 a 1 per attività a rischio medio, non superiore al rapporto di 12 a 1 per attività a rischio basso.

Agli studenti in regime di alternanza viene altresì garantita la sorveglianza sanitaria nei casi previsti dalla normativa vigente. Nei casi in cui la sorveglianza sanitaria si renda dunque necessaria, la stessa viene affidata e svolta dalle aziende sanitarie locali, fatta salva la possibilità di regolare, nella convenzione tra queste ultime e l’istituzione scolastica, il soggetto a carico del quale gravano gli oneri ad essa conseguenti.

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