03/11/2021 – IN ARRIVO NUOVE SETTIMANE DI CIG COVID.…

 Con il Decreto Fiscale 2022 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 ottobre scorso, è stata disposta la proroga della Cassa integrazione Covid per 13 settimane e il conseguente blocco dei licenziamenti per le aziende che ne dovessero fare uso. La misura emergenziale si può collocare nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021. Le 13 settimane sono riconosciute ai datori ai quali sia stato già interamente autorizzato il periodo di 28 settimane (Dl 41/2021).

Alle 13 settimane di affiancano le 9 settimane aggiuntive previste a favore dei datori di lavoro delle Industrie delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia e della fabbricazione di articoli in pelle e simili.

I destinatari

Le settimane aggiuntive di cassa covid saranno destinate solo ai lavoratori del terziario, artigianato, piccole imprese e tre comparti industriali: tessile, abbigliamento e pelletteria: pertanto fino al 31 dicembre, i datori di lavoro potranno utilizzare ancora la cassa Covid (senza contributi addizionali): per un massimo di 13 settimane per le piccole imprese del terziario, commercio e artigiani, per un massimo di 9 settimane nei comparti tessile-abbigliamento-pelletteria. Di conseguenza l’utilizzo dell’ammortizzatore sociale bloccherà i licenziamenti nelle aziende che ne faranno richiesta (salvo accordi collettivi con i sindacati, o in casi di cessazione dell’attività e fallimento). 

La domanda

Sul piano operativo, la Cig emergenziale può essere concessa ai lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del Dl fisco e lavoro (22 ottobre) e le domande vanno inoltrate all’Inps entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. In fase di prima applicazione ci sarà tempo fino al 30 novembre 2021. Si ricorda che, come avvenuto finora, la concessione dei trattamenti è subordinata al divieto di licenziamento, individuale per giustificato motivo oggettivo ovvero collettivo, per la durata della fruizione degli ammortizzatori stessi. 

29/10/2021-LEGGE DI BILANCIO 2022: DAL SUPERBONUS ALLE PENSIONI

Una manovra per la crescita, sottolinea il premier Mario Draghi illustrando la legge di bilancio dopo il via libera in Cdm.  “E’ una legge di bilancio espansiva, accompagna la ripresa ed è in piena coerenza con gli altri documenti che guidano l’azione economica del governo – dice Draghi – Si agisce sulla domanda e sull’offerta, tagliamo le tasse, stimoliamo gli investimenti, miglioriamo la spesa sociale con particolare attenzione ai giovani e alle donne”.

“Abbiamo dato priorità agli interventi che stimolano la crescita, dal problema del debito pubblico e delle prestazioni sociali inadeguate si esce attraverso la crescita. Il paese quest’anno crescerà probabilmente ben oltre il 6%, per l’Italia è un momento molto favorevole e dobbiamo essere capaci di mantenere questa crescita anche negli anni a venire” sottolinea il premier. 

TASSE – Per quanto riguarda le tasse sono stati stanziati circa 12 miliardi per ridurre la pressione fiscale: per un intervento mirato per ridurre imposte sulle società e sulle persone, il cuneo fiscale. Quindi si tratta di interventi sulle imposte (dirette, indirette, contributi previdenziali) che impattano sul costo del lavoro, sia dalla parte dei datori di lavoro, sia rispetto ai lavoratori dipendenti, autonomi o liberi professionisti. Nel triennio 2022-2024 si tratta di una manovra da 40 miliardi per la sola riduzione delle imposte e 24 mld saranno destinati all’intervento sul cuneo, il resto comprende incentivi fiscali che diamo a famiglie e imprese per investimenti nel patrimonio immobiliare, in tecnologia e digitalizzazione. 

PENSIONI – Per quanto riguarda le pensioni, l’intento del governo è tornare in pieno al sistema contributivo. Quota 100 andrà ad esaurimento alla fine di questo anno 2021, e nella legge di bilancio si prevede una transizione a quota 102, secondo la quale potrà andare in pensione con 38 anni di contributi e 64 anni di età. Opzione Donna e Ape sociale sono state confermate, ampliando la gamma di soggetti che possono utilizzarlo. Draghi ha anche detto che il governo è disponibile al confronto con le parti sociali già nei prossimi giorni: “Si può lavorare sulla flessibilità in uscita, recuperare chi è in pensione e oggi lavora in nero, perché sono puniti se lavorano”, ma il punto saldo deve rimanere il sistema contributivo “per garantire sostenibilità del sistema pensionistico”.

REDDITO DI CITTADINANZA -Condiviso il principio dello strumento, per la corretta applicazione del sostegno economico bisogna prevenire abusi e non essere d’intralcio al buon funzionamento del mercato di lavoro. Quindi verranno intensificati i provvedimenti di controllo che saranno molto più precisi e dovranno essere soddisfatti prima della percezione del reddito. Il sistema di controlli deve assicurare che, per quanto riguarda gli occupabili, il reddito di cittadinanza non diventi un ostacolo all’accettazione di proposte di lavoro. E’ inserito inoltre un taglio dell’assegno a partire dalla seconda proposta di lavoro rifiutata. Nella manovra è previsto un finanziamento di 1 miliardo per Rdc.

RIFORMA FISCALE – Nella manovra sono previsti 8 miliardi di euro “per l’avvio della riforma fiscale il cui fine ultimo resta la riduzione “dell’Irpef e l’Irap”.

NASPI – Con una spesa di circa 3 miliardi di euro nel 2022 si dà avvio alla riforma degli ammortizzatori sociali, con un aumento dei sussidi di disoccupazione (Naspi).

AMMORTIZZATORI SOCIALI – La legge di Bilancio 2022 estende gli istituti di integrazione salariale ordinari e straordinari ai lavoratori di imprese attualmente non inclusi, nonché agli apprendisti e ai lavoratori a domicilio. Sono previsti incentivi all’utilizzo dei contratti di solidarietà e la proroga per il 2022 e il 2023 del contratto di espansione con l’estensione a tutte le imprese che occupano più di 50 dipendenti.

SANITA’ – Per il 2022 sono previsti circa 1,8 miliardi per l’acquisto di vaccini e medicinali anti-Covid. Il Fondo Sanitario Nazionale viene finanziato con 2 miliardi di euro aggiuntivi ogni anno fino al 2024. Ulteriori risorse sono destinate al fondo per i farmaci innovativi, per complessivi 600 milioni nel triennio. Le borse di studio per gli specializzandi in medicina vengono significativamente aumentate e portate in via permanente a 12.000 l’anno. Gli enti del Servizio Sanitario Nazionale vengono autorizzati a stabilizzare il personale assunto a tempo determinato durante l’emergenza.

CONGEDO DI PATERNITA’ – Si rende strutturale il congedo di paternità di dieci giorni. 

ACQUISTO CASA under 36 – Sono estesi per tutto il 2022 gli incentivi fiscali previsti dal bonus prima casa under 36, ovvero le agevolazioni previste per l’acquisto dell’abitazione principale da parte dei giovani.

BONUS AFFITTI AI GIOVANI – La legge di Bilancio 2022 istituisce anche un fondo per il bonus affitti ai giovani con età compresa fra i 20 e i 31 anni non compiuti (il cui reddito non superi i 15.493,71 euro annui) che abbiano un contratto di locazione per abitazione principale diversa dall’abitazione principale dei genitori. Il bonus è valido per i primi 4 anni e la detrazione dall’imposta lorda pari al 20% del canone di locazione nel limite massimo di euro 2.400 di detrazione. 

SUPERBONUS – Gli incentivi al 110% sono estesi al 2023 per i condomini e poi saranno portati al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025. Per le altre abitazioni gli incentivi al 110% saranno estesi dal 30 giugno al 31 dicembre 2022 per le abitazioni principali e con un limite Isee. Gli incentivi alle facciate saranno estesi al 2023 con una percentuale di intervento al 60%

SCUOLA, RICERCA E UNIVERSITÀ – Incrementato il Fondo di Finanziamento ordinario per l’Università e il Fondo Italiano per la Scienza e viene creato un nuovo Fondo Italiano per la Tecnologia. Lo stesso vale per i fondi per gli enti di ricerca e il Consiglio Nazionale delle Ricerche. Il contributo alle spese di ricerca delle imprese, ora previsto fino al 2022, viene rimodulato ed esteso fino al 2031. Prevista la proroga fino a giugno dei contratti a tempo determinato stipulati dagli insegnanti durante l’emergenza Covid-19.

PUBBLICO IMPIEGO – Viene istituito il finanziamento permanente di un fondo per le assunzioni con 250 milioni di euro e l’incremento del trattamento economico accessorio per 360 milioni. Sono previste ulteriori risorse per la formazione dei dipendenti pubblici.

 

26/10/2021 – RIFORMA PENSIONI, DALLE QUOTE ALLA PENSIONE IN…

 

Dopo quota 102 e quota 104, per la riforma delle pensioni si ipotizzano due tempi distinti per la ricezione dell’assegno previdenziale per chi uscirà dal mondo del lavoro in anticipo. Di certo c’è che nella legge di bilancio la quota 100 sarà accantonata, e probabilmente sostituita con una formula più sostenibile per i conti pubblici.  E la pensione in due tempi potrebbe essere una idea percorribile.

 Ma cos’è la pensione in due tempi?

La proposta è del presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, che la presenta come l’unica soluzione “davvero flessibile e finanziariamente compatibile” nei costi. 

Per i candidati alla pensione anticipata con età compiuta di 63-64 anni l’ipotesi è di anticipare solo la quota contributiva della pensione rinviando l’assegno totale, comprensivo anche della parte retributiva, al compimento dei 67 anni. Una volta raggiunta la pensione di vecchiaia invece al lavoratore spetterà l’assegno pieno, completo di quota retributiva e quota contributiva. 

Ma per accedere al pensionamento in due tempi non è sufficiente solo il requisito dell’età (aver compiuto 63-64 anni), ma occorre essere in possesso di almeno 20 anni di contribuzione e aver maturato al momento della scelta una quota contributiva di pensione di importo pari o superiore a 1,2 volte l’assegno sociale. Questo per circoscrivere la platea che potrà accedere al pensionamento anticipato ed evitare assegni poveri. 

La proposta prevede anche la cumulabilità della mini-pensione con i redditi da lavoro dipendente, autonomo e la possibilità di ancorare la prestazione a futuri meccanismi di staffetta generazionale, legati al part time mentre esclude categoricamente la possibilità di convivenza con il reddito di cittadinanza, l’ape sociale e l’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale. 

 

19/10/2021 – NEL DECRETO FISCALE C’È IL RINNOVO DEI…

Il decreto Fiscale approvato dal Consiglio dei Ministri contiene il rinnovo dei congedi parentali straordinari per i genitori di figli fino ai 14 anni in Dad o in quarantena. Il sostegno economico, che era stato cancellato dal 30 giugno scorso, ora sarà di nuovo disponibile fino alla fine dell’anno.

Contestualmente, e con l’obiettivo di aiutare le famiglie in difficoltà a causa dal coronavirus, il provvedimento prevede il rifinanziamento delle misure necessarie per fare in modo che la quarantena sia equiparata alla malattia. La tutela riguarda tutte le quarantene: con sorveglianza attiva, con permanenza domiciliare o precauzionale. 

il decreto prevede che il lavoratore dipendente, genitore di figlio convivente minore di 14 anni, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata:

  • della sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio, 
  • dell’infezione da Covid del figlio,
  • della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto avvenuto.

Il beneficio per i genitori di figli con disabilità viene garantito a prescindere dall’età del figlio, nelle stesse situazioni sopra elencate o nel caso in cui il bambino frequenti centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura. Il lavoratore potrà convertire in congedo straordinario anche i periodi di congedo parentale ordinario fruiti dall’inizio dell’anno scolastico e fino all’entrata in vigore del decreto Fiscale, sempre se ricorrono le condizioni di quarantena vite sopra.

Per i periodi di astensione verrà riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione, che potrà essere fruita sia in forma giornaliera che oraria. 

I liberi professionisti iscritti in via esclusiva alla gestione separata avranno diritto a fruire del beneficio per ciascuna giornata indennizzabile secondo la base di calcolo utile per la determinazione dell’indennità di maternità. Anche i lavoratori autonomi iscritti all’INPS potranno ugualmente beneficiare della prestazione, ma la percentuale del 50% verrà, in questo caso, applicata alla retribuzione convenzionale giornaliera stabilita in relazione alla tipologia di lavoro svolto. Infine, l’indennità sarà erogata anche a favore dei lavoratori autonomi non iscritti all’INPS solo dopo, però, il via libera delle casse previdenza.

Sempre in linea con le norme precedenti, il decreto Fiscale ha riconfermato la misura del congedo straordinario non retribuito. È il caso di lavoratori con figli di età compresa fra 14 e 16 anni che, alle stesse condizioni per il congedo straordinario retribuito, possono astenersi dal lavoro con sospensione dello stipendio per tutto il periodo di astensione, con divieto però di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

 

14/10/2021 – GREEN PASS OBBLIGATORIO AL LAVORO, LE REGOLE…

Green pass Italia obbligatorio anche al lavoro da domani, 15 ottobre. Tra meno di 24 ore scatteranno infatti le nuove regole e linee guida relative all’obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde Covid da parte del personale delle pubbliche amministrazioni e aziende.

Ma chi deve averlo, come funziona e cosa succede se il lavoratore ne è sprovvisto? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

 GREEN PASS: CHI DEVE AVERLO, COSA CAMBIA, CHI VERIFICA 

  • Sono soggetti all’obbligo i dipendenti delle imprese che hanno in appalto i servizi di pulizia, di ristorazione, di manutenzione, di rifornimento dei distributori automatici, i consulenti e collaboratori e i prestatori o frequentatori di corsi di formazione, come pure i corrieri che recapitano all’interno degli uffici posta d’ufficio o privata. Sono esclusi soltanto gli utenti.
  • I soggetti in attesa di rilascio di valida certificazione verde potranno utilizzare i documenti rilasciati dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta.
  • I soggetti sprovvisti di certificazione verde non potranno accedere al luogo di lavoro. Ciascun giorno di mancato servizio, fino alla esibizione della certificazione verde, è considerato assenza ingiustificata, includendo nel periodo di assenza anche le eventuali giornate festive o non lavorative. In nessun caso l’assenza della certificazione verde comporta il licenziamento.
  • Il soggetto preposto al controllo è il datore di lavoro, che può delegare questa funzione con atto scritto a specifico personale, preferibilmente con qualifica dirigenziale. Le linee guida lasciano libero il datore di lavoro di stabilire le modalità attuative.
  • Il controllo potrà avvenire all’accesso, o successivamente, a tappeto o su un campione quotidianamente non inferiore al 20% del personale in servizio, assicurando la rotazione e quindi il controllo di tutto il personale.
  • Per le verifiche, sarà possibile usare l’applicazione gratuita Verifica C-19.
  • Il Dpcm prevede anche maggiore flessibilità negli orari di ingresso e di uscita. “Ogni amministrazione anche al fine di non concentrare un numero eccessivo di personale sulle mansioni di verifica della certificazione verde, dovrà provvedere ad ampliare le fasce di ingresso e di uscita dalle sedi di lavoro del personale alle proprie dipendenze. Sarà quindi consentito il raggiungimento delle sedi di lavoro stesse e l’inizio dell’attività lavorativa in un più ampio arco temporale”.

 LAVORATORI NON VACCINATI PER MOTIVI DI SALUTE, SANZIONI, SMART WORKING 

Cosa succede a chi non può ricevere il vaccino per motivi di salute? I soggetti che, per comprovati motivi di salute, non possono effettuare il vaccino contro il COVID-19, dovranno esibire un certificato contenente l’apposito ‘QR code’ in corso di predisposizione”, si legge nelle Faq. “Nelle more del rilascio del relativo applicativo, il personale esente – previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competente dell’amministrazione di appartenenza – non potrà essere soggetto ad alcun controllo”.

 Cosa succede se il Green pass è in arrivo – Per chi ha diritto al green pass ma non ha ricevuto ancora il certificato, “sarà possibile avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta”.

 Le sanzioni per chi non possiede la certificazione – Il lavoratore, pubblico o privato, è considerato assente ingiustificato, senza diritto allo stipendio, fino alla presentazione del green pass. Il lavoratore che accede al luogo di lavoro senza green pass va incontro ad una multa che va da 600 a 1.500 euro. Oltre alla retribuzione, non sarà più versata al lavoratore senza green pass qualsiasi altra componente della retribuzione, anche di natura previdenziale, avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario, previsto per la giornata di lavoro non prestata. I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione delle ferie e comportano la perdita della relativa anzianità di servizio.

Il datore di lavoro che non controlla il rispetto delle regole sul green pass rischia una sanzione amministrativa che va da 400 a 1.000 euro. 

Smart working e dipendenti pubblici – Non sono consentite deroghe sull’obbligo del Green pass per i dipendenti pubblici e senza certificato verde non si può ricorrere allo smart working: non è consentito infatti in alcun modo individuare i lavoratori da adibire a lavoro agile sulla base del mancato possesso del green pass o dell’impossibilità di esibire la certificazione. Il possesso del certificato verde e la sua esibizione sono condizioni che devono essere soddisfatte al momento dell’accesso al luogo di lavoro. Il lavoratore che dichiari il possesso del Green pass ma non sia in grado di esibirlo deve essere considerato assente ingiustificato e non può in alcun modo essere adibito a modalità di lavoro agile.

08/10/2021 – ASSEGNO DI INCOLLOCABILITÀ: COS’È, IMPORTO E DOMANDA

L’assegno di incollocabilità corrisponde alla prestazione mensile erogata dall’ INAIL a quei lavoratori che per invalidità causata da infortunio o malattia professionale non possono usufruire dell’assunzione obbligatoria perché impossibilitati a lavorare. L’importo mensile è pari 263,27 euro, già in vigore dal luglio 2020.

Tala prestazione economica è rivolta a coloro che a causa di un infortunio o malattia professionale non possono fruire dell’assunzione obbligatoria.

requisiti per avere l’assegno sono:

  • età non superiore ai 65 anni;
  • grado di inabilità non inferiore al 34%, riconosciuto dall’ INAIL secondo le tabelle allegate al Testo Unico (d.p.r. 1124/1965) per infortuni sul lavoro verificatesi o malattie professionali denunciate fino al 31 dicembre 2006;
  • grado di menomazione dell’integrità psicofisica/danno biologico superiore al 20%, riconosciuto secondo le tabelle di cui al d.m. 12 luglio 2000 per gli infortuni verificatisi e per le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007.

 La cifra dell’assegno viene pagata mensilmente insieme alla rendita diretta per inabilità permanente. 

Importo e come fare domanda

L’importo dell’assegno è soggetto a rivalutazione annuale considerando la variazione effettiva dei prezzi al consumo. Il nuovo importo rivalutato della misura rivolta agli invalidi di guerra, del servizio o del lavoro con un’età inferiore a 65 anni, resta confermato, come già nel 2020, a 263,37 euro.

Per avere diritto all’assegno, il lavoratore deve fare domanda alla sede INAIL d’appartenenza. In caso di invalidità extralavorativa, dovrà essere presentata la relativa certificazione. L’assegno può essere riconosciuto anche su espresso parere del medico INAIL al momento dell’accertamento del danno permanente.

E’ possibile presentare la richiesta alla Sede competente in base al proprio domicilio o tramite:

  • sportello della Sede competente
  • posta ordinaria
  • Pec (posta elettronica certificata).
  • tramite assistenza del patronato

Una volta che l’ INAIL accerta la sussistenza dei requisiti, il centro medico legale della sede competente verifica con apposita visita medica i requisiti sanitari prescritti dalla legge. In caso di esito positivo, comunica all’interessato l’erogazione dell’assegno di incollocabilità.

05/10/2021 – ASSEGNO UNICO “PONTE”: PROROGATA AL 31 OTTOBRE…

La domanda per ricevere gli arretrati maturati da luglio dell’assegno unico temporaneo 2021 per i figli minori potrà essere presentata fino al 31 ottobre. Il Governo ha deciso di concede più tempo a professionisti, partite Iva e disoccupati di lungo corso che ancora non hanno presentato domanda all’Inps per chiedere l’aiuto temporaneo senza perdere gli arretrati.  L’assegno “ponte” anticipa la riforma che andrà a regime da gennaio 2022. 

Cos’è l’Assegno unico temporaneo

L’assegno unico temporaneo è una prestazione detta “ponte” destinata alle famiglie in possesso di determinati requisiti, viene erogato per ogni figlio minore di 18 anni, inclusi i figli minori adottati e in affido preadottivo, prevista dal primo luglio al 31 dicembre 2021. La sua formula in via transitoria da luglio a dicembre 2021, si rivolge a oltre un milione e mezzo di famiglie di disoccupati e autonomi con figli minori non beneficiarie degli Anf, oppure già beneficiarie del reddito di cittadinanza, vale a dire:

– lavoratori autonomi;

– disoccupati;

– coltivatori diretti, coloni e mezzadri;

– titolari di pensione da lavoro autonomo;

– nuclei che non hanno uno o più requisiti per godere dell’ANF.

La prestazione è compatibile anche con il Reddito di cittadinanza e con altre misure assistenziali. I beneficiari di Reddito di Cittadinanza riceveranno la quota dell’assegno temporaneo in maniera automatica dall’INPS sull’apposita carta di pagamento. Le domande presentate fino ad ora all’INPS sono solo 452 mila, per un totale di 761 mila minori coinvolti.

 

I requisiti per richiedere l’assegno Unico

Il richiedente dovrà possedere i seguenti requisiti:

– essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;

– essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;

– essere residente e domiciliato in Italia con i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;

– essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;

– essere in possesso di un ISEE in corso di validità.

 

L’assegno viene erogato in funzione del numero dei figli e in base al livello di ISEE.  In particolare:

– l’importo mensile spettante al nucleo familiare è differente a seconda che nel nucleo siano presenti uno o due figli minori oppure almeno tre figli minori. In quest’ultimo caso l’importo è maggiorato del 30%;

– l’importo spetta in misura piena per ISEE fino a 7.000 (167,5 euro per ciascun figlio, che diventano 217,8 in caso di nuclei numerosi) per decrescere fino alla soglia massima di 50.000 euro di ISEE.

 Gli importi dell’assegno sono inoltre maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore con disabilità presente nel nucleo. Nel caso in cui il nucleo familiare risulti già titolare di Reddito di Cittadinanza, l’assegno temporaneo viene calcolato sottraendo dall’importo teorico spettante la quota di Reddito di Cittadinanza relativa ai figli minori che fanno parte del nucleo familiare. 

L’assegno temporaneo è pagato mensilmente dall’INPS sulla base della domanda presentata, con accredito su conto corrente; bonifico domiciliato presso l’ufficio postale; carta di pagamento con IBAN; libretto postale intestato al richiedente. Il pagamento è effettuato al genitore richiedente che convive con il minore. Nell’ipotesi di genitori separati legalmente ed effettivamente o divorziati con affido condiviso disposto con provvedimento del giudice ai sensi della legge 54/2006, l’assegno può essere diviso al 50% tra i due genitori (salvo accordo tra gli stessi per il pagamento dell’intero importo al genitore richiedente che convive col minore). A tal fine l’altro genitore dovrà procedere al completamento della domanda per indicare l’opzione scelta.

 

Assegno unico: come presentare la domanda

La domanda può essere presentata a partire dal primo luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021 attraverso i seguenti canali:

– portale web, utilizzando l’apposito servizio online raggiungibile direttamente dalla homepage del portale INPS, accedendo tramite le proprie credenziali;

– contact Center integrato, chiamando il numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164 164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);

– patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

01/10/2021 – INCENTIVO ALL’AUTOIMPRENDITORIALITÀ CON IL REDDITO DI CITTADINANZA…

Con la circolare n. 3212 del 24 settembre 2021, l’Istituto ha dato i primi chiarimenti relativi alla presentazione delle domande per l’incentivo all’autoimprenditorialità riconosciuto ai beneficiari del Reddito di cittadinanza (RdC) che avviano un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi 12 mesi di fruizione dell’agevolazione.

I destinatari del bonus addizionale RdC 

Il beneficio addizionale, a titolo di incentivo, è concesso ai soggetti che si trovino congiuntamente nelle seguenti condizioni: 

  • risultino essere componenti di un nucleo familiare beneficiario di Rdc in corso di erogazione, al momento della presentazione della domanda di beneficio addizionale;
  • abbiano avviato, entro i primi 12 mesi di fruizione del Rdc, un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o abbiano sottoscritto una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio;
  • non abbiano cessato, nei 12 mesi precedenti la richiesta del beneficio addizionale, un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, o non abbiano sottoscritto, nello stesso periodo, una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, ad eccezione della quota per la quale si chiede il beneficio addizionale;
  • non siano componenti di nuclei familiari beneficiari di Rdc che abbiano già usufruito del beneficio addizionale di cui al decreto del 12 febbraio.

Importo ed erogazione del beneficio addizionale Rdc 

L’importo del beneficio addizionale è pari a 6 mensilità del Reddito di cittadinanza, fino a 780 euro mensili, e l’importo spettante viene calcolato con riferimento al mese in cui è avviata l’attività oggetto di incentivazione, previo invio del modello “RdC-Com Esteso” entro 30 giorni dall’inizio dell’attività.  Il pagamento avviene in un’unica soluzione entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, con accredito sul conto corrente indicato in sede di presentazione dell’istanza, o tramite bonifico domiciliato, nel rispetto della soglia massima prevista dalla legge per il pagamento in contanti. Il beneficio non spetta, per le attività avviate nei mesi per i quali si è già fruito del Rdc e per le quali, tuttavia, non è stata effettuata la comunicazione obbligatoria nel termine dei trenta giorni dall’avvio.

 Come presentare domanda

Per le attività avviate e regolarmente comunicate, per le quali la fruizione del Rdc è ancora in corso, per fruire del beneficio addizionale è necessario effettuare una nuova comunicazione all’INPS mediante il nuovo schema di modello ““RdC-Com Esteso” – SR181”, utilizzando i servizi on line dell’Inps, oppure tramite patronati o caf.

Il contributo addizionale nasce insieme al Reddito e Pensione di cittadinanza all’interno del Decreto legge numero 4/2019, con lo scopo di incentivare la nascita di attività di lavoro autonomo o in cooperativa. Scopo della misura è contrastare la povertà ed il rischio di esclusione sociale delle fasce deboli della popolazione, attraverso il riconoscimento di una somma mensile aggiuntiva quale incentivo all’autoimprenditorialità. Accanto agli aiuti economici, l’impianto del Reddito prevede percorsi di assistenza alla formazione e riqualificazione professionale, con l’obiettivo di favorire l’occupazione e la ricerca di un lavoro.

29/09/2021- “DECONTRIBUZIONE AL SUD”: LA MISURA REGISTRA UNA CRESCITA…

La misura Decontribuzione al Sud, misura introdotta dal Decreto Agosto, ha dato i suoi risultati in questi primi mesi dell’anno. I dati dell’Osservatorio Inps dicono che l’incentivo ha riguardato 592 mila contratti, una crescita del +221,5% rispetto al primo trimestre 2020, che può fare da traino alla crescita dopo l’emergenza sanitaria da Covid 19, che ha rallentato e, in alcuni casi, bloccato le attività economiche con 6,2 miliardi di ore di cassa integrazione autorizzati da aprile 2020.

I dati dell’Osservatorio Inps registrano anche una riduzione delle ore di cig autorizzate: 180 milioni di ore autorizzate e un calo del 35,5% sullo stesso mese del 2020 (+1,5% su luglio 2021).

Con la ripartenza dell’economia il governo sta valutando anche una soluzione al rifinanziamento della indennità di quarantena equiparata alla malattia per quei lavoratori costretti a casa per un contatto stretto con un contagiato da Covid: il governo dovrebbe stanziare 900 milioni destinati a questa misura, che introdotta a inizio pandemia e finanziata nel 2020 con 663 milioni, non era stata rinnovata per il 2021, salvo per i lavoratori fragili (con una copertura di 282 milioni).

La Decontribuzione prevista dal decreto agosto per il 2020 e poi prorogata fino al 2029 dalla legge di Bilancio per il 2021 prevede che i datori di lavoro privati la cui sede sia situata in regioni del Sud (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia) possano avere un esonero del 30% dei contributi previdenziali Inps. Dal 2026 è prevista una riduzione dell’aliquota di esonero.

La misura è applicabile non solo per le assunzioni, ma anche per i contratti in essere non (tranne per il lavoro agricolo e quello domestico).

 

23/09/2021 – 4,7 MILIARDI PER OCCUPAZIONE E COMPETENZE IN…

Bruxelles ha finanziato un nuovo intervento destinato alle azioni che l’Italia darà alla crisi del coronavirus ma anche a finanziare una ripresa socioeconomica sostenibile.

Nel dettaglio si tratta di 4,7 miliardi di euro provenienti dal fondo REACT-EU e saranno destinate al programma nazionale FSE dell’Italia dedicato alle “Politiche attive per l’occupazione” (4,5 miliardi di euro) e al programma nazionale italiano FEAD (190 milioni di euro).

I fondi destinati al programma nazionale FSE saranno utilizzati per:

  • Sostegno all’occupazione, anche attraverso la riduzione del 30% le imposte versate dai datori di lavoro sui contributi previdenziali (destinati 2,7 miliardi di euro). Le piccole imprese delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna beneficeranno di tale riduzione se il lavoratore conserverà l’occupazione per almeno nove mesi dopo il periodo per il quale è richiesta l’agevolazione;
  • promuovere l’occupazione giovanile: attraverso uno sgravio contributivo sulla previdenza per i dator di lavoro che nel 2021 e nel 2022, assumeranno persone di età inferiore ai 36 anni con contratti a tempo indeterminato (destinati 200 milioni di euro). È compresa la conversione dei contratti a tempo determinato. Un importo supplementare di 37,5 milioni sarà utilizzato per sostenere i datori di lavoro che assumono donne e si tratterà anche in questo caso di un sostegno che ridurrà i contributi previdenziali;
  • il Fondo nuove competenze riceverà un sostegno pari a 1 miliardo di euro: tale iniziativa finanzierà le ore non lavorate (ad esempio a causa di difficoltà dell’impresa) con la frequenza di corsi di formazione, in tal modo associando la necessità di ridurre le conseguenze dell’emergenza del coronavirus sull’occupazione con la formazione dei lavoratori;
  • rafforzare e modernizzare la rete di servizi pubblici per l’impiego: grazie ad un investimento di 500 milioni di euro, le persone in cerca di lavoro, in particolare i disoccupati di lunga durata, potranno concludere un contratto su misura con i centri per l’impiego, cosa che li aiuterà a trovare un’occupazione in base alle loro esigenze e alle competenze che possiedono;
  • aiutare le autorità italiane a preparare, gestire, controllare e valutare i nuovi programmi (81,7 milioni di euro).

Le risorse destinate al programma nazionale italiano FEAD – Fondo di aiuti europei agli indigenti , invece, saranno investite per fornire aiuti alimentari alle persone bisognose, una necessità da colmare che è cresciuta notevolmente con la crisi del coronavirus,  così circa 10mila organizzazioni partner in Italia potranno fornire pacchi alimentari più numerosi e di migliore qualità ad almeno 2,5 milioni di persone bisognose, oltre che migliori servizi sociali per i destinatari