La domanda per ricevere gli arretrati maturati da luglio dell’assegno unico temporaneo 2021 per i figli minori potrà essere presentata fino al 31 ottobre. Il Governo ha deciso di concede più tempo a professionisti, partite Iva e disoccupati di lungo corso che ancora non hanno presentato domanda all’Inps per chiedere l’aiuto temporaneo senza perdere gli arretrati. L’assegno “ponte” anticipa la riforma che andrà a regime da gennaio 2022.
Cos’è l’Assegno unico temporaneo
L’assegno unico temporaneo è una prestazione detta “ponte” destinata alle famiglie in possesso di determinati requisiti, viene erogato per ogni figlio minore di 18 anni, inclusi i figli minori adottati e in affido preadottivo, prevista dal primo luglio al 31 dicembre 2021. La sua formula in via transitoria da luglio a dicembre 2021, si rivolge a oltre un milione e mezzo di famiglie di disoccupati e autonomi con figli minori non beneficiarie degli Anf, oppure già beneficiarie del reddito di cittadinanza, vale a dire:
– lavoratori autonomi;
– disoccupati;
– coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
– titolari di pensione da lavoro autonomo;
– nuclei che non hanno uno o più requisiti per godere dell’ANF.
La prestazione è compatibile anche con il Reddito di cittadinanza e con altre misure assistenziali. I beneficiari di Reddito di Cittadinanza riceveranno la quota dell’assegno temporaneo in maniera automatica dall’INPS sull’apposita carta di pagamento. Le domande presentate fino ad ora all’INPS sono solo 452 mila, per un totale di 761 mila minori coinvolti.
I requisiti per richiedere l’assegno Unico
Il richiedente dovrà possedere i seguenti requisiti:
– essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
– essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
– essere residente e domiciliato in Italia con i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;
– essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
– essere in possesso di un ISEE in corso di validità.
L’assegno viene erogato in funzione del numero dei figli e in base al livello di ISEE. In particolare:
– l’importo mensile spettante al nucleo familiare è differente a seconda che nel nucleo siano presenti uno o due figli minori oppure almeno tre figli minori. In quest’ultimo caso l’importo è maggiorato del 30%;
– l’importo spetta in misura piena per ISEE fino a 7.000 (167,5 euro per ciascun figlio, che diventano 217,8 in caso di nuclei numerosi) per decrescere fino alla soglia massima di 50.000 euro di ISEE.
Gli importi dell’assegno sono inoltre maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore con disabilità presente nel nucleo. Nel caso in cui il nucleo familiare risulti già titolare di Reddito di Cittadinanza, l’assegno temporaneo viene calcolato sottraendo dall’importo teorico spettante la quota di Reddito di Cittadinanza relativa ai figli minori che fanno parte del nucleo familiare.
L’assegno temporaneo è pagato mensilmente dall’INPS sulla base della domanda presentata, con accredito su conto corrente; bonifico domiciliato presso l’ufficio postale; carta di pagamento con IBAN; libretto postale intestato al richiedente. Il pagamento è effettuato al genitore richiedente che convive con il minore. Nell’ipotesi di genitori separati legalmente ed effettivamente o divorziati con affido condiviso disposto con provvedimento del giudice ai sensi della legge 54/2006, l’assegno può essere diviso al 50% tra i due genitori (salvo accordo tra gli stessi per il pagamento dell’intero importo al genitore richiedente che convive col minore). A tal fine l’altro genitore dovrà procedere al completamento della domanda per indicare l’opzione scelta.
Assegno unico: come presentare la domanda
La domanda può essere presentata a partire dal primo luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021 attraverso i seguenti canali:
– portale web, utilizzando l’apposito servizio online raggiungibile direttamente dalla homepage del portale INPS, accedendo tramite le proprie credenziali;
– contact Center integrato, chiamando il numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164 164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
– patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.