14/01/2022 – DAL 1° GENNAIO 2022 LA QUARANTENA NON…

Il 2022 porta con sè la corsa della variante Omicron, un esponenziale aumento di contagi e la realtà che dal 1° gennaio i lavoratori dipendenti del settore privato, in quarantena preventiva, non hanno più diritto all’indennità di malattia riconosciuta dall’Inps. La copertura finanziaria è conclusa al 31 dicembre 2021.

Anche per i lavoratori fragili, del settore pubblico e privato, l’assenza dal lavoro a causa di una patologia certificata non è più assimilata al ricovero ospedaliero, e quindi non dà diritto all’indennità economica.

Insomma, da una parte sono state prorogate le misure per lo smart working semplificato e i congedi parentali retribuiti e non per i genitori con figli o figlie in quarantena, dall’altra il governo ha deciso di non riconoscere più la quarantena preventiva come malattia per i dipendenti privati. Questo significa che le persone in quarantena per essere entrate in contatto con persone positive dovranno usare ferie o altri tipi di permesso per giustificare i giorni di assenza da lavoro.

SMART WORKING SEMPLIFICATO ANCHE PER I LAVORATORI FRAGILI

Le persone con elevata fragilità, affette da immuno-depressione o altre patologie, potranno continuare a svolgere il loro lavoro a distanza fino al 28 febbraio 2022. Da lì fino al 31 marzo, se la misura non verrà prorogata ulteriormente, potranno accedere allo smart working semplificato

CONGEDI PER I GENITORI

Sono stati estesi i congedi retribuiti per le persone con figli o figlie conviventi al di sotto dei 14 anni, in caso di chiusura di classi e scuole o di contagio, e per i genitori di persone con disabilità, a prescindere dalla convivenza e senza limiti di età. Inoltre, possono usufruire del congedo anche i genitori affidatari o collocatari.

Il congedo parentale Sars Cov-2 può essere richiesto da genitori lavoratori dipendenti, sia del pubblico che del privato, dai lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata oppure dai lavoratori autonomi iscritti all’Inps.

Durante i periodi di assenza dal lavoro è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione o del reddito, a seconda della categoria lavorativa di appartenenza del richiedente, e verranno comunque riconosciuti i contributi.

 

Non è da escludere che il Governa riveda la possibilità di rifinanziare il Fondo per l’indennità di malattia destinato ai lavoratori in quarantena da Covid-19.

05/01/2022 – LA NUOVA IRPEF: DA QUANDO SCATTANO LE…

Il nuovo anno porta novità sul fronte del fisco. La nuova Irpef sarà a quattro aliquote, entrerà in vigore a marzo, e preannuncia tagli per oltre 6,5 miliardi di euro. Difatti, le nuove aliquote IRPEF, in vigore dal 2022, dovrebbero essere le seguenti:

1) da 0 a 15.000,00 euro: 23%;

2) da 15.00,01 a 28.000,00 euro: 25%;

3) da 28.000,01 a 50.000,00 euro: 35%;

4) da 50.000,01 euro in poi: 43%

Le nuove aliquote sono entrate in vigore il 1° gennaio 2022, ma gli Enti locali avranno tempo fino al 31 marzo per adeguare le addizionali al nuovo sistema a 4 aliquote. Si calcola uno sconto medio è di 264 euro l’anno. Ma serve tempo per adeguare i software delle buste paga e l’effetto concreto arriverà solo a marzo quando ci sarà il conguaglio anche per i due mesi precedenti.

La riforma fiscale che scatterà nel 2022 porterà a una riduzione media di prelievo per 27,8 milioni di contribuenti di 264 euro ma il vantaggio sarà maggiore per i redditi medio alti, quelli tra i 42mila e i 54mila, che dovranno versare all’erario 765 euro in meno in media.

In queste prime settimane del 2022, le Regioni e gli Enti locali devono armonizzare la loro Irpef e passare dal sistema a cinque scaglioni a quello pronto per entrare in funzione. L’emendamento alla Manovra compilato dall’esecutivo dà tempo fino a marzo per completare l’operazione.

In quel periodo è previsto anche l’arrivo in busta paga del nuovo Assegno unico, che assorbirà gli aiuti previsti per i nuclei famigliari e le detrazioni Irpef per i figli a carico, tutte norme già attualmente valide. In questo caso, l’avvio operativo è stato posticipato di due mesi: le famiglie potranno così avere il tempo necessario per presentare le dichiarazioni Isee su cui verrà calcolato l’importo corrispondente.

Nuova Irpef: si parte in primavera

L’entrata in vigore della nuova Irpef non sarà prima dell’inizio della prossima primavera, tempo necessario affinché i datori di lavoro, le associazioni di categoria e i patronati di tutta Italia possano adeguarsi alle nuove imposte. Dai nuovi meccanismi dell’Irpef scaturirà il conguaglio, che potrebbe far lievitare gli stipendi e le pensioni del mese in cui il nuovo impianto debutterà.

Infine, il taglio dell’Irap cancella l’imposta per 835mila partite Iva tra professionisti e ditte individuali. Per questi soggetti, il primo appuntamento del calendario delle imposte è l’acconto di metà giugno.

Il ridisegno delle aliquote e degli scaglioni rappresenta l’intervento predominante che assorbe circa il 79% delle risorse distribuite (5,8 miliardi) mentre il restante 21 % (1,5 miliardi) è ripartito tra il ridisegno delle detrazioni per il lavoro dipendente e quello delle detrazioni per pensionati e autonomi.

23/12/2021 – OMICRON: NUOVE STRETTE AL VAGLIO NELLE PROSSIME…

36mila casi di contagio in 24 ore, ci dicono che siamo nella quarta ondata, e che la variante Omicron ci catapulta nuovamente nel pieno della pandemia. E’ sulla base di questa situazione che in cabina di regia il presidente del Consiglio Mario Draghi e il consiglio dei Ministri definiranno le nuove misure: si va dalla durata del green pass ridotta a 6 mesi, alla somministrazione anticipata a 4 mesi della terza dose di vaccino, ai tamponi anche ai vaccinati per poter partecipare ai grandi eventi, e il ritorno allo smart working, e soprattutto, la vaccinazione obbligatoria per nuove categorie di lavoratori fino alla possibilità di estendere il super green pass in tutti i luoghi di lavoro. Queste saranno le direttrici lungo le quali si svilupperà l’azione del governo nelle prossime ore: l’obiettivo è di “difendere quel poco di normalità che abbiamo raggiunto” afferma Draghi: nessun lockdown, neanche per i no vax, scuola sempre in presenza e una vita sociale «soddisfacente». Come fatto fino ad ora, ogni decisione sarà «guidata dai dati e solo dai dati», ribadendo che i vaccini restano la «miglior difesa» (due terzi dei pazienti in terapia intensiva sono no vax) e sono stati «essenziali» per rilanciare l’economia, che crescerà oltre il 6%. La situazione che si sta delineando con il dilagare della variante Omicron è preoccupante e perciò serve agire in fretta e con un pacchetto di misure che andrà ad intervenire su una serie di ambiti. L’estensione del super green pass nei luoghi di lavoro è una delle misure al vaglio. L’idea è quella di escludere il tampone antigenico dagli strumenti che consentono di ottenere il certificato, rendendo, di fatto, obbligatorio il vaccino per andare a lavorare, con l’obiettivo di recuperare i non vaccinati. 

MASCHERINE OBBLIGATORIE ALL’APERTO

Obbligo di mascherina all’aperto anche in zona bianca. Draghi aggiunge che si sta pensando all’obbligo dell’uso della Ffp2 per tutti i luoghi chiusi, dunque nei posti di lavoro, sui mezzi pubblici ma anche in cinema, teatri e ristoranti.

 GREEN PASS E BOOSTER A 4 MESI

Al vaglio la nuova riduzione della durata del green pass: 6 mesi e conseguente anticipo del booster da 5 a 4 mesi e l’estensione della terza dose anche ai 12-18enni.

 OBBLIGO VACCINO E SMART WORKING

Estensione ad altre categorie lavorative dell’obbligo vaccinale e uso intensificato dello smart working. 

 TAMPONE PER LE FESTE DI CAPODANNO

Chi vorrà partecipare ai veglioni di capodanno o andare in discoteca dovrà fare il tampone se non ha fatto il booster, poiché la protezione delle prime due dosi decresce rapidamente. Ma sul tavolo del Cdm potrebbe esserci un’altra opzione: l’esclusione dei tamponi antigenici per ottenere il green pass. «C’è molta apertura, ne discuteremo domani» afferma Draghi. Si tratta in ogni caso di un tema molto problematico, perché andrebbe ad impattare su diversi ambiti e in primis sul mondo del lavoro.

 ALTRE 4 REGIONI VERSO IL GIALLO

Le prossime ore saranno ci diranno quali regioni subiranno i cambi di colore: i dati sulle ospedalizzazioni dicono che a Capodanno altre regioni potrebbero aggiungersi alle 5 e alle due province autonome già in giallo. E se non si arrestano i contagi, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Liguria e Calabria a gennaio potrebbe passare in arancione, zona che scatta con un’incidenza sopra 150 casi ogni 100mila abitanti, le terapie intensive al 30% e i reparti ordinari al 40%. Per questo, ripete Draghi, va presa ogni precauzione.

15/12/2021-STATO DI EMERGENZA FINO AL 31 MARZO 2022

Lo stato di emergenza è stato prorogato al 31 marzo 2022. Nel Consiglio dei Ministri di ieri 14 dicembre è stato emesso il decreto, che porta in sè la proroga di restrizioni e regole che, ormai, conosciamo da tempo. Nel pieno della quarta ondata pandemica il Premier Draghi cerca di anticipare la corsa del virus. Gli 11 articoli del decreto vanno dai criteri che stabiliscono quando e come una regione debba passare da zona bianca a gialla, arancione o rossa, a quelli sull’uso del green pass, fino alla possibilità che venga decretato un nuovo lockdown o che vengano limitati gli spostamenti. Prevista anche la proroga dello smart working per i lavoratori fragili, e I congedi parentali al 50%.

Le proroghe nel dettaglio.

  • Lo stato di emergenza è prorogato al 31 marzo 2022 e questo consente di accelerare l’attuazione delle misure urgenti per la crisi sanitaria.

  • Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato una nuova ordinanza, valida fino al 31 gennaio, che prevede l’obbligo di possesso del tampone negativo per chi arriva dai Paesi dell’UE ed Extra UE. Per i non vaccinati, oltre al test negativo è prevista una quarantena di 5 giorni.

  • La campagna di vaccinazione è sempre al centro della lotta alla pandemia e per il 2022 vengono stanziati 6 milioni “per la realizzazione e l’allestimento, da parte del ministero della Difesa” di un’infrastruttura in un’area militare per “lo stoccaggio e la conservazione delle dosi vaccinali per le esigenze nazionali”.

  • Sono prorogati al 31 marzo sia i congedi parentali al 50% per i genitori con figli in quarantena causa Covid sia la possibilità di smart working per i lavoratori fragili (con patologie che saranno definite in seguito).

  • I test antigenici rapidi restano a prezzi calmierati o gratuiti per alcune categorie –

  • Detenuti: prorogate le norme sulle licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà, sulla detenzione domiciliare e sulla durata straordinaria dei permessi premio.

  • Confermate le misure che hanno facilitato l’ingresso o la permanenza nei presidi sanitari dei laureati o dei dirigenti in vista della pensione.

  • Confermate le misure sulla profilassi del personale di polizia, delle Forze armate e dei vigili del fuoco, per I quali da oggi è introdotto l’obbligo vaccinale, insieme al personale scolastico.

14/12/2021-DIVIETO DI LICENZIAMENTO E NASPI, LE ISTRUZIONI DELL’INPS

L’INPS ha emanato la la circolare n. 180 del 1° dicembre, dove ha chiarito alcuni dettagli riguardo i requisiti e le regole ordinarie per l’accesso all’indennità di disoccupazione

Anche se il divieto di licenziamento è valido fino al 31 dicembre (ma solo per alcune tipologie di datori di lavoro), con accordo collettivo è possibile per i lavoratori interrompere il rapporto di lavoro e poter accedere alla NASPI. Già nell’articolo 14 del Decreto Agosto è stato stabilito che le preclusioni e le sospensioni in materia di licenziamenti collettivi e di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, non trovano applicazione nei casi di accordo collettivo aziendale che ha ad oggetto un incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro. In questi casi, infatti, si tratta di una risoluzione consensuale che dà possibilità di accesso all’indennità di disoccupazione, come chiarito dall’INPS nel messaggio n. 4464 del 2020. 

L’INPS ha tenuto opportuno fornire chiarimenti rispetto ai termini entro i quali si ha diritto all’indennità di disoccupazione, poichè le disposizioni dell’articolo 14 del decreto-legge n. 104 del 2020 sono state prorogate dal decreto Sostegni fino alla data del 30 giugno 2021, ma il divieto di licenziamento a cui si collega è stato esteso al 31 ottobre e al 31 dicembre 2021 per alcune categorie di datori di lavoro, in particolare:

31 ottobre 2021:

  • datori di lavoro privati che hanno richiesto trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga;

  • aziende che hanno richiesto la CISOA del DL Sostegni;

31 dicembre 2021:

  • datori di lavoro privati che hanno richiesto trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga del DL Fiscale;
  • datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili, che hanno richiesto CIGO COVID del DL Sostegni-bis e del Decreto Fiscale;

  • imprese con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale che hanno richiesto il trattamento ordinario di integrazione salariale COVID per una durata massima di ulteriori 13 settimane fruibili fino al 31 dicembre 2021;

  • datori di lavoro privati che, in base al DL Sostegni, dal 1° luglio hanno richiesto i trattamenti di integrazione salariale ordinaria beneficiando dell’esonero dal pagamento del contributo addizionale;

  • datori di lavoro che hanno richiesto il trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga del DL Sostegni bis per un massimo di 13 settimane dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021

  • Datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo che beneficiano dell’esonero del decreto Sostegni-bis.

In casi di cessazione del rapporto lavorativo (post 30 giugno 2021) e il datore di lavoro per il quale, dal 1° luglio, non vige più dal il divieto di licenziamento l’accesso alla NASPI segue requisiti canonici e regole ordinarie. L’indennità di disoccupazione, pertanto, può essere richiesta in presenza delle seguenti condizioni:

  • licenziamento;

  • scadenza del contratto a tempo determinato;

  • dimissioni per giusta causa;

  • dimissioni durante il periodo tutelato di maternità;

  • risoluzione consensuale intervenuta nell’ambito della procedura di conciliazione;

  • licenziamento con accettazione dell’offerta di conciliazione;

  • risoluzione consensuale in seguito al rifiuto da parte del lavoratore al proprio trasferimento ad altra sede della stessa azienda distante oltre 50 chilometri dalla residenza del lavoratore ovvero mediamente raggiungibile in 80 minuti o oltre con i mezzi di trasporto pubblici.

03/12/2021- SUPER GREEN PASS. COME FUNZIONA

 

Come noto dal 6 dicembre in Italia entrerà in vigore il decreto che ha istituito il Super Green Pass, e che prevede regole diverse per i non vaccinati rispetto a chi ha ricevuto il siero e ai guariti dal Covid. Misure che saranno valide anche in zona bianca e anche sui trasporti pubblici. Novità delle ultime ore riguarda proprio i controlli sui trasporti pubblici, dove il Green pass base (per cui è sufficiente un tampone negativo) diventerà obbligatorio. Il biglietto conterrà informazioni relative al certificato verde: questa la soluzione pensata dal Governo per spostare l’onere dei controlli dal momento dell’utilizzo del mezzo di trasporto a quello di acquisto del ticket. Si sta valutando il passaggio al biglietto elettronico arricchito dalle informazioni sul green pass.  Nel frattempo i contagi e le ospedalizzazioni salgono in maniera inesorabile, e le Regioni d’Italia continuano a cambiare colore.

Ripercorriamo, in breve, le regole principali del decreto per capire cosa cambia in Italia dal 6 dicembre. 

Durata: 6/12 – 15/01

Scende la durata del Super Green pass per vaccinati o guariti: da 12 a 9 mesi. Per chi ha ricevuto il siero la data di decorrenza sarà quella della seconda dose (prima per Johnson&Johnson) o della terza (seconda per J&J) per chi l’ha già ricevuta. Il decreto è in vigore fino al 15 gennaio, ma potrà essere prorogato. Per il certificato base, restano invariate le tipologie e la durata dei tamponi. 

Come ottenerlo

Il Super Green pass non va scaricato, il cittadino non dovrà eseguire nessuna operazione. Semplicemente la app ‘Verifica C19’ subirà un aggiornamento: non cambierà il Qr Code, ma il sistema saprà riconoscere i due certificati, non assegnando l’ok ai non vaccinati nei casi in cui questo non è previsto. 

Dove serve

A teatro, al cinema, negli stadi per assistere ad eventi sportivi, nei palazzetti dello sport, bar e ristoranti al chiuso, feste e discoteche, cerimonie pubbliche e matrimoni servirà il “green pass rafforzato”.

Green pass base

Dal 6 dicembre servirà almeno il certificato verde base (ottenibile con tampone, molecolare o antigenico) anche per pernottare in albergo, accedere agli spogliatoi per l’attività sportiva e usufruire del trasporto ferroviario regionale e pubblico locale. Quindi anche bus e metropolitane.

Zona gialla, arancione e rossa

La mascherina all’aperto diventa obbligatoria dalla zona gialla. La grande differenza rispetto a prima è che le attività non subiscono più le limitazioni e le chiusure previste con l’uscita dalla zona bianca. E questo grazie alle regole del Super Green pass. In zona gialla e arancione bar e ristoranti restano aperti senza limiti di orari (e si potrà stare in più di 4 a tavola), così come i negozi, gli stadi e gli impianti sciistici. Aperte anche le discoteche, così come palestre, centri sportivi e piscine in zona arancione. Le ulteriori restrizioni previste per la zona arancione valgono solo per chi non può esibire il Green pass rafforzato. Chi ha scelto di non vaccinarsi non potrà quindi uscire dal proprio comune in caso di passaggio di fascia. Potrà andare solo a lavoro o accedere ai servizi essenziali con il certificato ‘base’. In zona rossa per ora restano le restrizioni del precedente decreto e valgono per tutti: c’è il divieto di spostamento, anche nel proprio Comune. Ristoranti e bar chiusi, consentito solo l’asporto. Didattica a distanza. Aperte solo le attività essenziali. Discoteche chiuse.

 Nel frattempo è al vaglio presso l’Esecutivo l’ipotesi di introdurre l’obbligo vaccinale per i lavoratori a partire da gennaio 2022, ma dipenderà dall’andamento dell’indice Rt dei prossimi 40 giorni.

29/11/2021 – NASPI, DIS-COLL E CONTRATTI A TERMINE IN…

 

Con il messaggio n. 4079 l’INPS fornisce le indicazioni riguardo la misura prevista dal decreto Rilancio per il 2020 e rinnovata dal decreto Sostegni bis anche per il 2021, in base alla quale i lavoratori percettori di Naspi o Dis-Coll potranno stipulare contratti di lavoro a termine in agricoltura fino al 31 dicembre 2021, scadenza strettamente connessa a quella dello stato d’emergenza Covid-19, senza il rischio di dover sospendere o revocare la percezione dell’assegno di disoccupazione.

La misura, però, prevede due condizioni, relativamente al reddito annuo percepibile e al numero massimo di giornate di lavoro effettivamente svolto, che non dovranno superare i 30 giorni, rinnovabili di altre 30, e che dovranno essere rese note con apposita comunicazione all’INPS mediante il modello Naspi-Com.

LIMITI DI REDDITO E DURATA

I percettori di Naspi, Dis-Coll, così come del reddito di cittadinanza e della cassa integrazione Covid a zero ore, possono stipulare fino a fine anno contratti di lavoro a termine fino a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, con limite di reddito annuo pari a 2.000 euro.

Il decreto Rilancio n. 34/2020, all’articolo 94, ha previsto la possibilità per i lavoratori in disoccupazione di poter lavorare per brevi periodi nel settore agricolo, senza subire la perdita o la riduzione dei benefici riconosciuti.

Le condizioni da rispettare sono due:

  • le giornate di lavoro effettivo non devono essere superiori a 30, rinnovabili per ulteriori 30 giorni. Ai fini del calcolo non si considera la durata in sé del contratto di lavoro, bensì le giornate di lavoro effettivo;

  • il reddito annuo percepito da tale attività non deve superare I 2.000 euro.

Il decreto Sostegni bis ha prorogato la possibilità per i lavoratori in disoccupazione di lavorare a tempo determinato in agricoltura fino alla fine dello stato d’emergenza Covid-19, fissato al 31 dicembre 2021. Una scadenza che sarà prorogata in caso di prolungamento della durata della situazione emergenziale.

Monitorare la durata dei contratti di lavoro e altresì l’importo del reddito percepito dall’attività svolta è fondamentale per evitare la sospensione dell’indennità di disoccupazione, nonché le ipotesi di decadenza dalla Naspi e dalla Dis-Coll. In ogni caso, il messaggio INPS specifica che cumulo, sospensione e decadenza si applicheranno solo per il reddito che eccede il limite di 2.000 euro e per i periodi di lavoro superiori ai 30+30 giorni.

Infine, l’INPS evidenzia che i contributi versati per lo svolgimento delle prestazioni di lavoro agricolo saranno considerati ai fini di eventuali future prestazioni di disoccupazione. Il lavoro agricolo a termine consentirà quindi di maturare contributi utili ai fini del riconoscimento di una nuova Naspi, così come per il calcolo della durata della prestazione riconosciuta.

19/11/2021 – ASSEGNO UNICO PER I FIGLI: POSTICIPATO A…

Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legislativo attuativo dell’assegno unico per i figli che entrerà a regime da marzo 2022. Il provvedimento ora dovrà passare al vaglio delle commissioni competenti delle Camere prima del “lasciapassare” definitivo. La nuova misura andrà ad inglobare tutti i vari benefici dello stesso tipo già esistenti (tra le quali detrazioni per figli a carico e anf). Il sussidio economico verrà erogato in favore di chi ha figli, a partire dal settimo mese di gravidanza fino al compimento del 21esimo anno di età.

ASSEGNO UNICO: ISEE E IMPORTI

L’assegno unico è un’erogazione mensile fino a 175 euro, che scenderà a 85 per i figli maggiorenni tra i 18 e i 21 anni. L’importo pieno andrà a chi ha un Isee (Indicatore della situazione economica equivalente) fino a 15mila euro. Per chi ha redditi superiori, l’assegno scenderà progressivamente, fino al minimo di 50 euro (25 per i figli maggiorenni) per Isee oltre 40mila o per chi non presenta la dichiarazione. Sono previste maggiorazioni in caso di figli disabili, giovani madri e famiglie numerose. Se entrambi i genitori lavorano e l’Isee è basso, inoltre, si avranno altri 30 euro in più, che si azzerano oltre i 40mila euro di Isee. Nel novero delle tutele entrano poi le giovani madri fino a 21 anni, che riceveranno 20 euro al mese in più. Per i mesi di gennaio e febbraio di ogni anno si fa riferimento all’Isee in corso di validità a dicembre dell’anno precedente.

ASSEGNO UNICO: LA DOMANDA

Per avere l’assegno unico però bisogna fare domanda all’ INPS e servirà avere l’Isee. Se non si vuole fare l’Isee, basterà un’autodichiarazione nella domanda da presentare all’Inps. Ma a quel punto si riceverà sul proprio conto corrente la cifra minima possibile: 50 euro al mese a figlio, anziché al massimo 175 euro. Nessuna famiglia, dunque, resterà fuori dal contributo: l’importante sarà presentare domanda a partire da gennaio 2022 e chi non vorrà farsi “fotografare” dall’Isee potrà comunque godere dell’importo minimo che viene attribuito oltre i 40mila euro di Isee.  

I nuclei beneficiari sono 7,5 milioni. Di questi 400 mila lavoratori dipendenti prenderanno meno rispetto ad ora nel passaggio dalle attuali detrazioni e assegni al nuovo sostegno. La clausola prevista all’articolo 5 del decreto riuscirà a riassorbire le perdite di metà di questi 400 mila. Per gli altri si tratterebbe di rinunce irrisorie.

L’assegno unico per i figli costa a regime 19,6 miliardi all’anno di cui 6,8 miliardi derivanti dal taglio di misure esistenti come bonus bebè, bonus mamma, detrazioni e assegni familiari.

ASSEGNO UNICO: LE SCADENZE

L’assegno unico sarà in vigore dal mese di marzo a febbraio dell’anno successivo e le famiglie avranno due mesi di tempo nel 2022 (gennaio e febbraio) per ottenere l’Isee aggiornato in corso di validità su cui definire gli importi. C’è tempo fino a giugno 2022 per fare domanda senza perdere gli arretrati dal mese di marzo. La domanda all’Inps potrà essere inviata dal 1° gennaio 2022 utilizzando il canale web o attraverso Caf e patronati.  

 

 

09/11/2021 – LE NOVITÀ DEL DECRETO FISCALE: CIG COVID,…

Il decreto fiscale approvato dal Consiglio dei Ministri del 15 ottobre 2021 contiene un corposo pacchetto di norme sul lavoro, a partire dal rifinanziamento di altre 13 settimane di Cassa integrazione Covid fino alla fine dell’anno per scongiurare i licenziamenti in alcuni comparti come il terziario, il commercio, il tessile e la moda. Si interviene quindi con una nuova proroga della CIG Covid, si rinnovano i congedi parentali e vengono stanziati i fondi per il rifinanziamento della malattia in caso di quarantena. Ma vediamo in dettaglio le novità.

Cassa integrazione Covid-19

Il decreto fiscale 2022 prevede, la possibilità di estendere la domanda di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga per una “durata massima di 13 settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021”. L’Esecutivo ha agito con l’intento di inserire “ulteriori disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale” con l’obiettivo di governare in modo graduale l’uscita dal blocco dei licenziamenti. Ulteriori 9 settimane di cassa integrazione ordinaria sono concesse anche ai datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili.

Norme sulla quarantena: arriva la copertura

Il decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri contiene anche l’atteso intervento che equipara la quarantena alla malattia.

La misura interverrà dando copertura finanziaria non solo per le settimane fino al termine dello stato di emergenza, ma anche per l’intero periodo pregresso.

Nel provvedimento vengono stanziati circa 900 milioni di euro per garantire, quindi, le tutele rimaste in “sospeso” dal 1° gennaio 2021. Il testo modifica l’art. 26 del Cura Italia e interviene prevedendo il rimborso di 600 euro per i datori di lavoro del settore privato con obbligo previdenziale presso le Gestioni dell’INPS, per gli oneri sostenuti relativi ai propri lavoratori dipendenti che non hanno diritto all’assicurazione economica di malattia presso l’INPS.

Congedi per figli in Dad o in quarantena

Vengono rinnovati fino al 31 dicembre 2021 i congedi parentali per i figli in DAD, che svolgono didattica a distanza, o in quarantena. Si tratta, in sostanza, del congedo parentale straordinario per i genitori con i figli fino a 14 anni. Il decreto prevede, infatti, che il “lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di anni quattordici, alternativamente all’altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto”.  

Si specifica che il beneficio per i genitori di figli con disabilità viene riconosciuto “a prescindere dall’età del figlio, per la durata dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché per la durata della quarantena del figlio ovvero nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza o il figlio frequenti centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura”. Il congedo potrà, comunque, essere fruito sia in forma giornaliera che oraria e, come di consueto, è pari al 50% della retribuzione. I liberi professionisti iscritti in via esclusiva alla gestione separata avranno diritto a fruire del beneficio per ciascuna giornata indennizzabile secondo la base di calcolo utile per la determinazione dell’indennità di maternità.

I lavoratori autonomi iscritti all’INPS potranno beneficiare della prestazione, ma la percentuale del 50% verrà, in questo caso, applicata alla retribuzione convenzionale giornaliera stabilita in relazione alla tipologia di lavoro svolto.

L’indennità sarà erogata anche a favore dei lavoratori autonomi non iscritti all’INPS solo dopo l’autorizzazione delle casse previdenza. Il decreto legge stabilisce che in “caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all’altro, ha diritto, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 2, primo periodo, di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro”.

Sicurezza sul lavoro, Ispettorato del lavoro

infine, è previsto un pacchetto di misure sul tema della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro in particolare, per prevenire il fenomeno degli infortuni sul lavoro. È previsto un inasprimento delle sanzioni che potranno arrivare fino alla sospensione dell’attività per le aziende che non rispettano le norme sulla sicurezza finché non avranno ripristinato le condizioni di legalità. In presenza, infatti, di lavoratori irregolari o di violazioni delle norme di sicurezza scatterà la sospensione dell’attività economica e lavorativa.

L’Ispettorato nazionale del lavoro potrà sospendere le attività di un’impresa in presenza del 10% di lavoratori irregolari oppure quando appura gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza. Insieme al suddetto provvedimento, l’Ispettorato potrà imporre “specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro”.

Vengono in tal modo estese le competenze di coordinamento dell’Ispettorato nell’ambito della salute e sicurezza, di cui oggi si occupano le Asl.

L’impresa, comma 2, non potrà, “contrattare con la pubblica amministrazione” per tutto il periodo di sospensione. Per poter riprendere l’attività produttiva sarà necessario non soltanto il ripristino delle regolari condizioni di lavoro, ma anche il “pagamento di una somma aggiuntiva” di importo variabile a seconda della fattispecie di violazione (analiticamente descritte nell’allegato 1 del provvedimento).

Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione è punito con l’arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare. L’importo è raddoppiato, comma 11, qualora nei “cinque anni precedenti all’ adozione del provvedimento, la medesima impresa sia stata destinataria di un provvedimento di sospensione”.

Si prevede, inoltre, il rafforzamento dell’Ispettorato del lavoro attraverso l’accelerazione delle procedure di reclutamento di ispettori e di personale tecnico e amministrativo e la realizzazione di una banca dati informatica unica che metterà in sinergia Ispettorato nazionale del lavoro, INAIL, regioni e Asl.