09/09/2022 – Bonus per imprese: autotrasporti, edicole e agenzie…

Le imprese possono richiedere sostegni, attraverso detrazioni o agevolazioni fiscali, per far fronte alle difficoltà dovute dal caro energia. Coloro che posso usufruire di questi sussidi sono le edicole, le imprese di autotrasporto e le agenzie di viaggio.

Edicole: quello rivolto alle edicole è un credito d’imposta, riguardante solo quelle attività che operano nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici. È possibile fare domanda entro settembre 2022.

Il credito d’imposta è calcolato sulla base dell’importo che, il titolare dell’edicola paga, per il locale in cui esercita la vendita, nell’anno precedente a quello della domanda di accesso al credito d’imposta, con riferimento a:

  • IMU
  • TASI
  • COSAP
  • TARI
  • Spese per la locazione;
  • Al netto dell’IVA;
  • Servizi di fornitura di energia elettrica;
  • Servizi telefonici e di collegamento a Intenet;
  • Servizi di consegne a domicilio delle copie dei giornali.

Il credito d’imposta viene riconosciuto per un importo massimo di 4mila euro per ogni esercente ed è possibile utilizzarlo solo presentando il modello di pagamento F24, attraverso l’Agenzia delle Entrate. Nell’F24 bisognerà indicare come codice tributo il numero “6913”.

La domanda dovrà essere presentata al Dipartimento per l’informazione e l’editoria attraverso il sito “impresainungiorno.gov.it”.

Agenzie di viaggio: è un esonero contributivo rivolto ai datori di lavoro operanti in questo settore. L’agevolazione consiste in un esonero totale dal versamento della contribuzione datoriale dovuta, relativo a tutti i rapporti di lavoro subordinato, compresi i rapporti di apprendistato, da parte del datore di lavoro operante nel settore delle agenzie di viaggi e dei tour operator, nel periodo tra aprile 2022 e agosto 2022. Per accedere alla detrazione si deve far parte dei codici “ATECO 2007” della divisione 79.

01/09/2022 – Bonus Trasporti

Da oggi è possibile fare richiesta del Bonus Trasporti, incentivo del Governo per l’acquisto degli abbonamenti, annuali o mensili, per i mezzi pubblici. La domanda può essere inoltrata, per sè stessi o per un minorenne a carico, sulla piattaforma del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Inizialmente si dovranno compilare alcuni campi come ad esempio quello del codice fiscale, o dell’indirizzo di residenza.

È possibile fare richiesta del Bonus solo se in possesso di SPID o CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA e dovrà essere speso entro un mese dalla sua emissione.

Potranno inoltrare la domanda coloro che nel 2021 avevano un reddito inferiore a 35mila euro. Il bonus può valere fino a 60 euro a persona e l’importo sarà calcolato sulla base del costo dell’abbonamento annuale o mensile.

 

01/08/2022 – Bonus psicologico

Il Bonus psicologico è un contributo che viene erogato, per un importo massimo di 600 euro. Fa riferimento a quelle spese di assistenza psicologica di coloro, che nel periodo della pandemia e crisi economica, hanno riscontrato un peggioramento nelle condizioni di depressione, ansia e stress.

è possibile presentare la domanda dal 25 luglio al 24 ottobre, sul sito dell’INPS oppure chiamando il Contact Center INPS ai numeri 803164 – 06164164. Si può fare richiesta per sé, per conto di un minore o per conto di un soggetto beneficiario di un amministratore di sostegno.

Una volta scaduti i termini di presentazione della domanda, sarà possibile visionare le graduatorie di coloro che avranno diritto a percepire il bonus, in base alle risorse disponibili. Al livello più alto in graduatoria si troveranno, ovviamente, coloro che avranno un ISEE più basso. A parità di ISEE invece, il bonus sarà erogato in base all’ordine di arrivo della domanda.

L’importo varierà in base alle differenti fasce di ISEE:

  • Con un ISEE inferiore a 15000, l’importo erogato sarà di 600 euro;
  • Con un ISEE compreso tra i 15000 e i 30000 euro, l’importo erogato sarà di 400 euro;
  • Con un ISEE compreso tra i 30000 e i 50000 euro, l’importo erogato sarà di 200 euro.

Nel momento i cui verrà accettata la domanda, al richiedente sarà indicato l’importo spettante e un codice univoco, che dovrà consegnare al professionista scelto per la terapia (tra quelli che aderiranno)

Il bonus dovrà essere speso entro 6 mesi con un importo di massimo 50 euro a seduta e sarà versato dall’INPS al professionista.

 

22/07/2022 – Bonus Vacanze, si recupera la quota nel…

Il “bonus vacanze” era un beneficio rivolto a quelle famiglie che avessero un ISEE inferiore ai 40.000 euro, relativo al periodo 2020/21. Consisteva in una quota massima di 500 euro, diviso in due rate: la prima concessa nel periodo di permanenza nella struttura aderente, la seconda (corrispondente al 20 % della quota) concessa, successivamente, nella dichiarazione dei redditi come credito d’imposta.

La quota del bonus si differenziava in base alla composizione del nucleo famigliare:

  • Massimo 500 euro per quei nuclei famigliari formati da tre o più persone;
  • Massimo 300 euro per quei nuclei famigliari formati da due persone;
  • Massimo 150 euro per quei nuclei famigliari formati da una sola persona.

Inizialmente la scadenza per poter usufruire di questo bonus era il 31 dicembre 2020, prorogata poi al 31 dicembre 2021. Quindi nel 730 del 2022, relativo al 2021, si può far valere il credito d’imposta del 20% relativo al Bonus Vacanze del 2021, purché si verifichino le seguenti condizioni:

  • La prima rata deve essere stata utilizzata in un’unica soluzione in una struttura all’interno del territorio nazionale aderente all’iniziativa, oppure presso un’agenzia di viaggi per l’acquisto di un servizio turistico, o per il pagamento di un pacchetto turistico nel territorio nazionale.
  • Il totale del corrispettivo deve essere stato documento da fattura o documento commerciale, con inserito il codice fiscale del soggetto che ne usufruisce.

 

14/07/2022 – Spese d’affitto detraibili nel 730

Con il 730 è possibile detrarre le spese d’affitto sostenute, ma solo per gli immobili adibiti ad abitazione principale. Ci sono cinque casistiche che si differenziano in base ai soggetti che la richiedono e in base al reddito percepito nell’anno.

Se il contratto è intestato a più soggetti, ciascuno può beneficiare della detrazione detta “pro quota” cioè in base alla quota del contratto intestata, considerando il reddito totale.

Nella prima casistica rientrano gli inquilini a basso reddito, a loro spetterà una detrazione di:

  • 300 euro se il reddito non supera 15.493,71 euro;
  • 150 euro se il reddito supera 15.493,71 euro ma non 30.987,41;
  • Se supera anche l’importo di 30.987,41 euro, non gli spetterà alcuna detrazione. 

La seconda casistica riguarda quei contratti di locazione stipulati sulla base di accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori, chiamato anche “canone convenzionato o concordato”. In questo caso la detrazione sarà di:

  • 495,80 euro se il reddito non supera 15.493,71 euro;
  • 247,90 euro se il reddito supera 15.493,71 euro ma non 30.987,41.

Nella terza casistica rientrano i giovani che vivono in affitto. Fino al 31 dicembre 2021 facevano parte di questa categoria i giovani compresi tra i 20 e i 30 anni di età. Era prevista una detrazione di 991,60 euro purché non fosse superato il reddito di 15.493,71.

Dal 1° gennaio 2022 (quindi valido per le dichiarazioni del 2023) sono stati aggiornati i requisiti per beneficiare di questa detrazione.

  • L’età dei giovani inquilini è stata estesa a 31 anni;
  • Viene applicata anche per l’affitto di una sola parte della casa;
  • È valida per i primi quattro anni del contratto;
  • Consiste in un importo pari a 991,60 euro. Se il 20% del canone annuo è superiore a 991,60 euro, l’inquilino potrà detrarre questo 20%, fino ad un massimo di 2000 euro;
  • il reddito non deve essere superiore a 493,71. 

Nella quarta casistica troviamo coloro che hanno trasferito o trasferiranno la propria residenza nel comune di lavoro, o in quelli limitrofi nei tre anni precedenti a quello della richiesta della detrazione. La detrazione consisterà in un importo di:

  • 991,60 euro se il reddito complessivo non supera i 15.493,71 euro;
  • 495,80 euro se il reddito è compreso tra i 15.492,72 e i 30.987,41

L’ultima casistica riguarda quei contratti di locazione stipulati da studenti universitari che frequentano facoltà, al di fuori dal comune di residenza.

La detrazione sarà pari al 19% e l’importo non potrà essere superiore a 2.633 euro. Gli immobili della locazione dovranno trovarsi però nel comune della facoltà frequentata, e distanti almeno 100 km dal comune di residenza.

 

30-06-2022 – PENSIONE ANTICIPATA PER CHI SVOLGE UN LAVORO…

Coloro che svolgono un lavoro usurante, hanno il diritto di accedere alla pensione con il vecchio sistema delle quote, potranno andare in pensione quindi con un’anzianità minima di 35 anni, un’età minima pari a 61 anni e 7 mesi ed il contestuale perfezionamento del quorum 97,6.

Questi requisiti sono validi anche per i lavoratori notturni, che lavorano per almeno 3 ore (tra mezzanotte e le cinque), o per almeno 6 ore (sempre tra mezzanotte e le cinque) per almeno 78 giorni l’anno.

Il beneficio è rivolto solo ai lavoratori dipendenti o a coloro che raggiungono il requisito minimo, cumulando la contribuzione versata in una delle due Gestioni Speciali dei lavoratori autonomi. In quest’ultimo caso il requisito dell’età viene aumentato di un anno e la pensione andrà a decorrere una volta passati 18 mesi dal perfezionamento dei requisiti.

Per percepire questo beneficio, bisognerà presentare una domanda telematica all’INPS, entro il 1°maggio dell’anno precedente a quello in cui si raggiungeranno i requisiti.

In caso di accertamento positivo, ma con ritardo nella presentazione della domanda oltre questi termini, ci sarà uno slittamento della decorrenza, che varierà da uno a tre mesi, a seconda del ritardo:

  • Di un mese, se il ritardo nella presentazione della domanda è di massimo un mese;
  • Due mesi, se il ritardo nella presentazione della domanda è maggiore di un mese, ma minore di tre mesi;
  • Tre mesi, se il ritardo nella presentazione della domanda è superiore a tre mesi

16/06/2022 – Tamponi e mascherine in detrazione nella dichiarazione…

Tamponi e mascherine hanno rappresentato una grande spesa per i contribuenti nel 2021.

Il Ministero della Salute considera dispositivi medici, sia le mascherine chirurgiche, che rispettano la norma UNI EN 14683:2019, che le mascherine FFP2/FFP3, che rispettano la norma UNI EN 149:2009

Questi dispositivi rientrano tra le spese utili ai fini della detrazione del 19%. Oltre al codice fiscale di colui che fa l’acquisto, lo scontrino deve riportare: la conformità del dispositivo con il codice “AD” o, nel caso in cui questo manchi, deve riportare la marca “CE”. Saranno detraibili anche se acquistati in erboristeria o al supermercato.

I tamponi rapidi, sierologici o antigenici possono essere considerati dalle farmacie, una fornitura di dispositivi medici e servizi strettamente connessi oppure una prestazione di servizi. Nel primo caso nello scontrino si troverà indicato il codice AD e potrà essere effettuato il pagamento anche in contanti. Nel secondo caso, invece il pagamento dovrà essere effettuato tramite pagamento tracciabile.

08/06/2022 – Congedo matrimoniale 2022

Dal 23 maggio è possibile inviare la domanda per ottenere l’assegno per il congedo matrimoniale, direttamente dalla piattaforma “Hub delle prestazioni pensionistiche”.

Possono percepirlo i lavoratori disoccupati e non in servizio per un periodo di 7 giorni in occasione di un matrimonio civile, concordatario o unione civile. Solo il matrimonio religioso non è incluso. Potrà essere erogato a quei lavoratori disoccupati e che, nei 90 giorni antecedenti al matrimonio, abbiano lavorato per almeno 15 giorni in aziende industriali, artigiane o cooperative. O lavoratori che con regolare rapporto di lavoro, non siano in servizio per giustificati motivazioni. Se entrambi i coniugi possiedono questi requisiti, tutti e due hanno il diritto a percepirlo.

La domanda potrà essere compilata online e si potrà farne richiesta entro un anno dalla data del matrimonio.

Durante la compilazione, si dovranno fornire le seguenti informazioni:

  • Anagrafica e residenza;
  • Dichiarazioni, dovranno dichiarare quindi:
  1. Di avere i requisiti per richiedere il congedo;
  2. Essere residenti in Italia prima del matrimonio/unione civile e acquisire lo stato di coniugato in Italia;
  3. non aver lavorato in Italia o all’estero alla data del matrimonio e per tutto il periodo della prestazione;
  4. essere richiamato alle armi alla data del matrimonio o unione civile; (si compila solo se il richiedente si trovava sotto le armi)
  5. percepire indennità per inabilità temporanea da infortunio erogato dall’INAIL alla data del matrimonio.
  • Informazioni per accredito pagamento, indicando se effettuarlo su un IBAN oppure tramite bonifico presso le Poste;
  • Riepilogo dati domanda;
  • Le mie richieste.

L’importo dell’assegno equivale a 7 giorni di retribuzione, 8 giorni se si tratta di lavoratori marittimi.

26-05-2022 – BONUS INTERNET

È un bonus erogato per le famiglie, senza bisogno del requisito dell’ISEE, per un valore di 300 euro che sarà decurtato dal costo dell’attivazione e sulla quota dell’abbonamento mensile.

Potranno usufruirne tutte le famiglie che non hanno una rete Internet domestica o coloro che vorranno avere una linea Internet più veloce. Ovviamente ci sono delle condizioni, se si vuole passare da una linea Internet più lenta ad una più veloce, si dovrà scegliere per quella più veloce tra le soluzioni che raggiungeranno il condominio.

Non potranno usufruire di questo bonus coloro che hanno la fibra ottica.

E’ possibile percepire un solo bonus a famiglia e potrà essere erogato fino ad esaurimento fondi, Il fondo complessivo è di circa 407,5 milioni. L’80% di questi fondi spetterà alle famiglie del Sud Italia o alle zone territoriali meno agevolate.

 

17/05/2022 – Regione Lazio: contributo per insegnati precari

Per la formazione degli insegnati precari, della scuola statale di ogni ordine e grado e con un contratto a tempo determinato, sono state introdotte delle misure di sostegno erogate dalla Regione Lazio. L’importo varia dai 400 ai 600 euro, sarà una tantum e bisognerà avere un ISEE inferiore ai 25mila euro. Ovviamente si tratterà di insegnanti precari, con contratto a tempo determinato, attivi nell’anno scolastico 2021/2022 all’interno della Regione Lazio, inseriti nelle Graduatorie ad Esaurimento e Graduatorie Provinciali.

L’importo erogato dovrà essere utilizzato per acquistare beni e servizi:

  • di formazione, per un ammontare pari al 70% del contributo richiesto, ed utilizzabile per:

            – Corsi di alta formazione;

            – Corsi di formazione e aggiornamento;

            – Corsi di formazione per l’acquisizione di certificazioni tecniche o linguistiche

  • di empowerment, per un ammontare massimo del 30% del contributo richiesto ed utilizzabile per acquistare:

             – Libri;

             – Pubblicazioni accademiche;

             – Abbonamenti per specializzate riviste;

             – Biglietti per eventi culturali e mostre;

             – Strumenti elettronici;

             – Software per la didattica;

             – Abbonamento WIFI per l’abitazione.

 L’importo di questo sostegno economico sarà calcolato in base alla durata dell’incarico dell’insegnamento:

  • 600 euro, per i docenti che avranno, uno o più incarichi, per una durata di 12 mesi;
  • 400 euro, per i docenti che avranno, uno o più incarichi, per un periodo che va dai 6 ai 12 mesi.

Il rimborso avverrà solo se sarà presente una documentazione che attesti l’avvenuto pagamento dell’acquisto fatto, e dovrà essere presentato all’amministrazione.