Il fenomeno delle fluttuazioni economiche che incide sulla consistenza delle imprese e di conseguenza sulla vita lavorativa delle persone ha spinto il legislatore a mettere in atto misure volte alla tutela dell’occupazione nel mercato del lavoro. In particolare si possono individuare misure protettive per il disoccupato volte a inserire o reinserire il soggetto nel mercato del lavoro.
Il decreto legislativo n. 150 del 2015, in attuazione del Jobs act, pone le basi per il rilancio delle politiche attive attraverso strumenti di strategia multi-livello declinata a livello nazionale, a livello regionale attraverso gli enti locali e per mezzo di strutture private accreditate.
A livello nazionale, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali adotta atti per la costruzione di un sistema unitario in materia di politiche attive del lavoro; alle Regioni spettano funzioni amministrative quali l’attivazione degli ammortizzatori sociali nei rispettivi ambiti territoriali ed anche la costituzione di uffici territoriali aperti al pubblico. Ulteriore livello di governance in tale materia è attribuito ai Centri per l’impiego e ai soggetti accreditati che sono deputati ad erogare i servizi di politica attiva quali l’orientamento, l’analisi delle competenze del soggetto, la profilazione, l’ausilio alla ricerca di un’occupazione in virtù della domanda di lavoro espressa a livello territoriale, nazionale ed europea.
L’attuazione di questa governance multi-livello viene assicurata attraverso una pianificazione congiunta tra Stato e Regioni.
In tale ambito ha un ruolo centrale l’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (Anpal) che raccorda e definisce gli strumenti di governance del mercato del lavoro come il coordinamento dei servizi per l’impiego, la gestione della Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego, il collocamento dei disabili, le politiche di attivazione dei lavoratori disoccupati nonché lo sviluppo del sistema informativo riguardo la materia in oggetto.
Tra le misure a tutela dell’occupazione nel mercato del lavoro, l’art. 23 del d.lgs. n. 150 del 2015, prevede l’assegno di ricollocazione: strumento, che permette alla persona disoccupata di migliorare le possibilità di trovare la ricollocazione nel mondo del lavoro attraverso un servizio di assistenza intensiva da parte degli enti erogatori ( centri per l’impiego, Agenzie per il lavoro accreditati ai servizi per il lavoro ecc…)
I destinatari:
- soggetti disoccupati percettori della NASPI da almeno quattro mesi;
- beneficiari del Reddito inclusione (Rei) per i quali il progetto personalizzato preveda la stipula del patto di servizio di cui all’articolo 20 del d.lgs. n. 150 del 2015;
- lavoratori coinvolti nell’accordo di ricollocazione di cui all’articolo 24 bis del d.lgs. n. 148 del 2015.
L’assegno sarà attribuito a coloro che ne facciano richiesta al Centro per l’impiego in cui abbiano sottoscritto il patto di servizio o attraverso la procedura telematica sul sito dell’Anpal.
A seguito della richiesta, l’assegno individuale di ricollocazione sarà rilasciato al disoccupato interessato in forma di voucher e la relativa somma di denaro viene materialmente incassata dal centro per l’impiego o dal soggetto privato accreditato soltanto quando e nella misura in cui esso riesca a trovare un impiego al disoccupato.
Il servizio di assistenza e ricollocazione deve prevedere:
- l’affiancamento di un tutor al soggetto disoccupato;
- un programma di ricerca intensiva della nuova occupazione e l’area relativa con eventuale percorso di riqualificazione professionale;
- l’assunzione dell’onere del soggetto disoccupato destinatario dell’assegno di svolgere le attività individuate dal tutor;
- l’obbligo da parte del soggetto erogatore del servizio di comunicare al CpI e all’Anpal l’eventuale rifiuto ingiustificato, da parte del soggetto interessato, di un’offerta di lavoro congrua.
Il servizio ha una durata di sei mesi, prorogabile per altri sei nel caso in cui non venga raggiunto l’obiettivo di tale misura: il reimpiego presso un nuovo datore di lavoro.
L’importo dell’ Assegno di ricollocazione varia in funzione della tipologia di contratto instaurato e dell’esito della profilazione. Le tipologie contrattuali ammesse sono:
- il contratto a tempo indeterminato, compreso l’apprendistato, anche a seguito di trasformazione;
- il contratto a tempo determinato maggiore o uguale a 6 mesi, anche a seguito di proroga.
Dallo scorso 3 aprile l’assegno di ricollocazione è partito in via sperimentale (su un gruppo limitato di utenti individuati in base ad un campione statistico) ed entrerà a regime il 30 settembre 2018.