02/07/2018 – Decreto “Dignità”: importanti interventi sul contratto a…

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il c.d. “Decreto Dignità” che introduce una serie di modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a termine.

La novità principale riguarda il ritorno alla previsione delle causali per legittimare la stipula di un contratto a termine: rimane svincolato da tale limite solo il primo contratto che deve avere una durata massima di 12 mesi. Quest’ultimo potrà anche essere prorogato fino a 24 mesi ma tale rinnovo dovrà essere giustificato da esigenze specifiche che siano alternativamente “temporanee ed oggettive, estranee all’ordinaria attività del datore di lavoro, nonché sostitutive; connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria; relative a lavorazioni e a picchi di attività stagionali”

Il termine dovrà risultare da atto scritto ed avrà effetti sostanziali per cui in mancanza il contratto si intenderà a tempo indeterminato fin dall’inizio.

Copia del contratto dovrà essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro 5 giorni lavorativi dall’inizio della prestazione e, in caso di proroga del contratto dovranno essere specificate le esigenze che l’hanno consentita.

Le possibili proroghe scendono da 5 a 4: se la durata iniziale del contratto è inferiore a 24 mesi, il contratto potrà pertanto essere prorogato 4 volte nell’arco dei 24 mesi e non più 5 volte, a prescindere dal numero di contratti. In caso di superamento di tale limite, il contratto si trasformerà a tempo indeterminato.

Inoltre, per disincentivare l’uso del contratto a termine, è stato introdotto un contributo crescente di 0,5 punti ad ogni  rinnovo che si aggiunge alla contribuzione già ora prevista alla cessazione del contratto a termine.  e per garantire una maggior tutela ai lavoratori sono è stato elevato a 270 giorni il termine entro il quale il lavoratore potrà impugnare il contratto a termine cessato.

19/06/2018 – Reddito di inclusione: DAL 1^ LUGLIO SARA’…

Per il Reddito di Inclusione (REI), prima misura a sostegno della povertà, a partire dal 1° luglio 2018 verranno meno i requisiti collegati alla composizione del nucleo familiare richiedente e resteranno solo i requisiti economici e di residenza e soggiorno:
– ISEE in corso di validità non superiore a 6.000 euro;
– un valore ISRE non superiore a 3mila euro;
– un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, sotto i 20.000 euro;
– un valore del patrimonio mobiliare (depositi, conti correnti) non superiore a 10mila euro (ridotto a 8 mila euro per la coppia e a 6 mila euro per la persona sola).
La domanda di accesso al REI può essere inoltrata presso il proprio Comune di Residenza.

19/06/2018 – Licenziamento Lavoratrice Madre: legittimo solo per chiusura…

Con la Sentenza n. 14515 del 6 giugno 2018, la Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo il quale la lavoratrice madre può essere licenziata, solo ove vi sia una cessazione dell’intera attività dell’azienda cui la donna è addetta, così come stabilito dal D. Lgs. n. 151 del 2001.

La norma prevista all’art. 54, comma 1, del D.lgs del 2001 pone un’eccezione al principio, di carattere generale, che prevede l’illegittimità del licenziamento intimato alla donna che si trovi tra l’inizio della gestazione e il compimento del primo anno di vita del bambino: la Corte, ha specificato che l’eccezione prevista è da interpretare in senso restrittivo: per la non applicabilità del divieto è necessario che il datore di lavoro sia un’azienda e che vi sia cessazione dell’attività, per cui essa non può essere applicata anche alle ipotesi di cessazione di ramo d’azienda o, come nel caso di specie, di chiusura del reparto al quale la stessa era addetta.

05/06/2018 – PIANA DI GIOIA TAURO: “i dannati della…

Oggi più che mai, la Piana di Gioia Tauro, in Calabria, è il luogo dove l’incontro tra il sistema dell’economia globalizzata, le contraddizioni nella gestione del fenomeno migratorio nel nostro paese e i nodi irrisolti della questione meridionale produce i suoi frutti più nefasti.

L’organizzazione umanitaria MEDU (Medici per i diritti umani) che opera per il quinto anno consecutivo sulla Piana di Gioia Tauro definisce ancora una volta i braccianti agricoli stranieri “dannati della terra”. Durante la stagione agrumicola hanno prestato manodopera circa 3500 lavoratori a basso costo. Le condizioni di vita, registrate dal report di MEDU, risultano  precarie “tra immondizia, bagni maleodoranti e fatiscenti, bombole a gas per riscaldare cibo e acqua, pochi generatori a benzina, materassi a terra o su vecchie reti e l’odore di plastica e rifiuti bruciati”.

Questa situazione è ben chiara alle istituzioni da almeno 8 anni, dopo la guerriglia di Rosarno, la rivolta di alcune centinaia di lavoratori extracomunitari impegnati in agricoltura e accampati in condizioni inumane in una vecchia fabbrica in disuso e in un’altra struttura abbandonata.

Le condizioni lavorative non risultano migliorate, ancora una volta si parla del  grave fenomeno del “caporalato” nonostante l’inasprimento delle sanzioni per chi commette il reato dell’intermediazione illecita e dello sfruttamento del lavoro. Degrado e marginalizzazione continuano a rappresentare i caratteri dominanti in un contesto dove poco è cambiato rispetto agli anni passati.

Medici per i Diritti Umani, pertanto, avanza raccomandazioni alle istituzioni, di cui alcune di seguito indicate:

  • si rafforzino i controlli sulle aziende da parte degli Ispettorati del Lavoro;
  • vengano garantite opportunità formative e di specializzazione per i lavoratori;
  • i Sindacati riaffermino il proprio ruolo di assistenza ai lavoratori in condizioni di sfruttamento o di mancato rispetto – anche parziale – delle previsioni contrattuali;
  • si faciliti l’accesso e la fruibilità dei servizi sanitati da parte dei lavoratori migranti;
  • si investa nella formazione di medici ed operatori sanitari in merito a salute e migrazione.
  • vengano monitorate le condizioni di vita delle persone presenti nell’insediamento di San Ferdinando, avviando una collaborazione tra i servizi e gli uffici anti-tratta;
  • vengano velocizzate, anche potenziando gli uffici preposti, le pratiche per il rinnovo del permesso di soggiorno e l’accesso alla richiesta d’asilo, che in molti casi costringono per mesi le persone a condizioni di vita di assoluto degrado.

28/05/2018 – Lavoratori con diritto di precedenza nell’assunzione

Secondo il  d.lgs. n. 81/2015, il lavoratore che presta attività lavorativa a tempo determinato da più di sei mesi, se non è disposto diversamente dai CCNL, ha diritto di prelazione nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro, purché riguardino le stesse mansioni e vengano effettuate entro i successivi dodici mesi dalla scadenza del contratto.

L’art. 24 del D.lgs. n. 81/2015 specifica, inoltre, che tale diritto spetta non solo ai lavoratori con contratto a termine, ma anche:

  1. alle lavoratrici in maternità: infatti il periodo di congedo maternità obbligatorio concorre a far maturare i mesi necessari per far scattare il diritto di precedenza dei contratti a termine;
  2. ai lavoratori stagionali: si tratta di un diritto di prelazione nell’assunzione dell’anno successivo per le stesse mansioni per cui era stato assunto e presso lo stesso datore di lavoro;

E’ importante ricordare come i diritti di precedenza, che devono essere espressamente richiamati nel contatto di assunzione, devono essere esercitati dal titolare con una specifica manifestazione di volontà entro un periodo di sei mesi dalla cessazione del contratto, ridotto a tre nel caso delle attività stagionali, al ricorrere delle condizioni previste dalla legge. Fatto salvo che il diritto di precedenza spira entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro, nelle more della manifestazione della volontà da parte del dipendente, è libero di effettuare nuove assunzioni.

03/05/2018 – È PERSEGUIBILE PENALMENTE IL RESPONSABILE DELLA SICUREZZA…

Con la sentenza 18409/2018 la IV sez. penale la Cassazione ha individuato la responsabilità penale del direttore di uno stabilimento dedicato alla produzione di caffè; la struttura complessa, dunque, non esime il direttore dal conoscere le condizioni di sicurezza dell’unità specifica.
Il fatto riguarda un infortunio sul lavoro accaduto ad un dipendente di una Spa produttrice di caffè che per provvedere al malfunzionamento di un macchinario posizionato a quattro metri da terra ha utilizzato una scala a pioli e, perdendo l’equilibrio, è caduto infortunandosi. 
Il datore è il responsabile della sicurezza dell’impresa e di conseguenza ha l’obbligo di adottare tutte le misure che siano atte a tutelare l’integrità fisica dei lavoratori. La responsabilità penale non può individuarsi in capo all’imprenditore in via automatica, ma va valutato e considerato l’assetto organizzativo dell’azienda. Nel caso di specie, il datore aveva appreso del guasto dell’impianto soltanto a seguito dell’infortunio , dunque per sua colpa, visto che in quanto responsabile della sicurezza avrebbe dovuto sottoporre i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi a regolare manutenzione tecnica e quindi evitare alcun pregiudizio alla sicurezza e alla salute del lavoratore
Il giudice supremo conferma le decisioni del Tribunale di Aosta e della Corte di Appello di Torino che hanno ritenuto sussistenti gli estremi del reato di cui all’art. 509 del codice penale in capo al datore di lavoro.
La sentenza in esame asserisce la responsabilità penale del garante della sicurezza in quanto il datore, vista la struttura complessa dell’azienda, avrebbe dovuto attivarsi personalmente e sollecitare i propri dipendenti affinché, quantomeno, riferissero eventuali guasti o anomalie degli impianti per potervi tempestivamente porvi rimedio evitando, conseguentemente, danni alla persona del lavoratore.

17/04/2018 – SISTEMA DELLE POLITICHE ATTIVE DOPO IL JOBS…

Il fenomeno delle fluttuazioni economiche che incide sulla consistenza delle imprese e di conseguenza sulla vita lavorativa delle persone ha spinto il  legislatore a mettere in atto misure volte alla tutela dell’occupazione nel mercato del lavoro.  In particolare si possono individuare misure protettive per il disoccupato volte a inserire o reinserire il soggetto nel mercato del lavoro.

Il decreto legislativo n. 150 del 2015, in attuazione del Jobs act, pone le basi per il rilancio delle politiche attive attraverso strumenti di strategia multi-livello declinata a livello nazionale, a livello regionale attraverso gli enti locali e per mezzo di strutture private accreditate.

 

A livello nazionale, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali adotta atti per la costruzione di un sistema unitario in materia di politiche attive del lavoro; alle Regioni spettano funzioni amministrative quali l’attivazione degli ammortizzatori sociali nei rispettivi ambiti territoriali ed anche la costituzione di uffici territoriali aperti al pubblico. Ulteriore livello di governance in tale materia è attribuito ai Centri per l’impiego e ai soggetti accreditati  che sono deputati ad erogare i servizi di politica attiva quali l’orientamento, l’analisi delle competenze del soggetto, la profilazione, l’ausilio alla ricerca di un’occupazione in virtù della domanda di lavoro espressa a livello territoriale, nazionale ed europea.

L’attuazione di questa governance multi-livello viene assicurata attraverso una pianificazione congiunta tra Stato e Regioni.

In tale ambito ha un ruolo centrale l’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (Anpal) che raccorda e definisce gli strumenti di governance del mercato del lavoro come il coordinamento dei servizi per l’impiego, la gestione della Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego, il collocamento dei disabili, le politiche di attivazione dei lavoratori disoccupati nonché lo sviluppo del sistema informativo riguardo la materia in oggetto.

 

Tra le misure a tutela dell’occupazione nel mercato del lavoro, l’art. 23 del d.lgs. n. 150 del 2015, prevede l’assegno di ricollocazione:  strumento, che permette alla persona disoccupata di migliorare le possibilità di trovare la ricollocazione nel mondo del lavoro attraverso un servizio di assistenza intensiva da parte degli enti erogatori ( centri per l’impiego, Agenzie per il lavoro accreditati ai servizi per il lavoro ecc…)

I destinatari:

  • soggetti disoccupati percettori della NASPI da almeno quattro mesi;
  • beneficiari del Reddito inclusione (Rei) per i quali il progetto personalizzato preveda la stipula del patto di servizio di cui all’articolo 20 del d.lgs. n. 150 del 2015;
  •  lavoratori coinvolti nell’accordo di ricollocazione di cui all’articolo 24 bis del d.lgs. n. 148 del 2015.

L’assegno sarà attribuito a coloro che ne facciano richiesta al Centro per l’impiego in cui abbiano sottoscritto il patto di servizio o attraverso la procedura telematica sul sito dell’Anpal.

A seguito della richiesta, l’assegno individuale di ricollocazione sarà rilasciato al disoccupato interessato in forma di voucher e la relativa somma di denaro viene materialmente incassata dal centro per l’impiego o dal soggetto privato accreditato soltanto quando e nella misura in cui esso riesca a trovare un impiego al disoccupato.

 

Il servizio di assistenza e ricollocazione deve prevedere:

  • l’affiancamento di un tutor al soggetto disoccupato;
  • un programma di ricerca intensiva della nuova occupazione e l’area relativa con eventuale percorso di riqualificazione professionale;
  • l’assunzione dell’onere del soggetto disoccupato destinatario dell’assegno di svolgere le attività individuate dal tutor;
  • l’obbligo da parte del soggetto erogatore del servizio di comunicare al CpI e all’Anpal l’eventuale rifiuto ingiustificato, da parte del soggetto interessato, di un’offerta di lavoro congrua.

 

Il servizio ha una durata di sei mesi, prorogabile per altri sei nel caso in cui non venga raggiunto l’obiettivo di tale misura: il reimpiego presso un nuovo datore di lavoro.

 

L’importo dell’ Assegno di ricollocazione  varia in funzione della tipologia di contratto instaurato e dell’esito della profilazione. Le tipologie contrattuali ammesse sono:

  • il contratto a tempo indeterminato, compreso l’apprendistato, anche a seguito di trasformazione;
  • il contratto a tempo determinato maggiore o uguale a 6 mesi, anche a seguito di proroga.

Dallo scorso 3 aprile l’assegno di ricollocazione è partito in via sperimentale  (su un gruppo limitato di utenti individuati in base ad un campione statistico) ed entrerà a regime il 30 settembre 2018.

 

 

 

 

 

 

14/04/2018 – REDDITO DI INCLUSIONE: REQUISITI E DATI STATISTICI

Tra gli strumenti atti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano il pieno sviluppo della persona, la Legge delega del 15 marzo n. 33/2017 prevede un trattamento assistenziale denominato Reddito di Inclusione (REI).

Si tratta di uno strumento che ha il principale obiettivo di contrastare la povertà; tale status, com’è noto, impedisce alla persona di usufruire di beni e servizi essenziali per poter condurre una vita dignitosa.

Il Rei è una misura individuata come livello essenziale delle prestazioni da assicurare in tutto il territorio nazionale secondo i principi di cui alla legge n. 328 del 2000.

Questo mezzo assistenziale consiste in un sussidio mensile erogato su richiesta dall’Inps, finanziato da stanziamenti appositamente predisposti, il cui beneficio è totalmente svincolato da uno stato di disoccupazione volontaria. La fruizione del trattamento è strettamente legata alla sussistenza di indicatori di debolezza economica ed è principalmente finalizzata al superamento di tale condizione di povertà attraverso un “progetto personalizzato”.

Per richiedere tale sussidio, attivo dal 1° gennaio 2018, sono necessari i seguenti requisiti:

  • essere cittadino UE;
  • essere cittadino di paesi terzi con permesso di soggiorno;
  • essere residenti in Italia da almeno 2 anni;
  • avere un nucleo familiare con ISEE non superiore ai 6.000 €;
  • avere un patrimonio immobiliare non oltre i 20.000 €;
  • avere un patrimonio mobiliare non oltre i 10.000 €;

 

Al momento della presentazione dell’istanza, il nucleo familiare deve trovarsi in una delle seguenti condizioni:

  • presenza di un componente di età minore di anni 18;
  • presenza di una persona con disabilità;
  • presenza di una donna in stato di gravidanza;
  • presenza di un lavoratore di età pari o superiore a 55 anni, che si trovi in stato di disoccupazione da almeno tre mesi e non riceva altro sussidio per la disoccupazione;

Dal 1° luglio del 2018 il beneficio si estenderà a tutte le famiglie in condizioni di difficoltà economica, infatti decadranno i requisiti relativi alla composizione del nucleo familiare di chi fa richiesta del Rei.

A tre mesi dall’attivazione di tale trattamento, giorno 28 marzo, è stato presentato dall’Inps e dal Ministero del Lavoro l’osservatorio statistico sul reddito di inclusione rivelando che sono state coinvolte dal Rei 316.693 persone (110mila famiglie). In particolare risulta che Calabria, Campania e Sicilia sono le regioni con il maggior di famiglie beneficiarie.

 

 

09/04/2018 – TUTELA PER IL LAVORATORE CHE DENUNCIA ILLECITI…

In attuazione delle nuove norme di cui all’articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165/2001, così come modificato dalla legge 30 novembre 2017,   n. 179, viene disciplinata la tutela per il dipendente o collaboratore che segnali illeciti nell’ambito del rapporto di lavoro.

Chi denuncia un reato o un illecito di cui sia venuto a conoscenza sul posto di lavoro non può essere discriminato o sanzionato. Tale soggetto va tutelato.

Si parla di whistleblowing, letteralmente “soffiare nel fischietto”, significato che evoca l’immagine di un vigile che ci segnala un’irregolarità; ma nell’ambito del lavoro il dipendente teme, molto spesso, che a seguito della segnalazione si inneschi un comportamento aggressivo o vessatorio in capo ai colleghi o ai superiori. Il whistleblowing indica il soggetto che si fa carico di segnalare la situazione illecita nel proprio ambito lavorativo e per questo il Parlamento è intervenuto con una legge ad hoc allo scopo di rafforzare la tutela del lavoratore anche in tale ambito.

 

Innanzitutto la nuova disciplina prevede che il dipendente pubblico, nell’interesse della trasparenza ed integrità della pubblica amministrazione segnali reati o irregolarità non più al superiore gerarchico, ma al Responsabile della  prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Se il dipendente viene licenziato “a motivo della segnalazione” questi verrà reintegrato nel posto di lavoro e l’onere di dimostrare che il licenziamento o gli atti discriminatori siano dovuti a motivi estranei alla segnalazione spetta all’amministrazione.

Il lavoratore che intenda segnalare fatti illeciti o che integrano il reato, nel luogo di lavoro, può riferirsi al  Responsabile della prevenzione, della corruzione e della trasparenza attraverso il “modulo per la segnalazione di condotte illecite” reperibile sul sito della Direzione centrale audit, trasparenza e anticorruzione dovrà essere inviato al seguente indirizzo di posta elettronica: segnalazioneilleciti@inps.it.

29/03/2018 – “OCCUPAZIONE MEZZOGIORNO”: ASSUNZIONI AGEVOLATE AL SUD

Nel complesso, il 2017 è stato caratterizzato da un aumento dell’occupazione che coinvolge anche i giovani; ma l’indagine Istat segnala che “se nel Centro-Nord il tasso di occupazione raggiunge livelli pressoché analoghi a quelli del 2008, arrivando al 66,7% nel Nord e 62,8% nel Centro, nel Mezzogiorno l’indicatore è ancora al di sotto del 2008 di 2,0 punti (44,0%)” dunque i divari tra Nord e Sud rimangono accentuati.

Al Sud il malessere è come moltiplicato per tre: la disoccupazione è tre volte tanto quella del Nord.

In virtù delle condizioni occupazionali del Paese il legislatore si è preoccupato di trattare la problematica prevedendo all’ articolo 1, comma 893, della legge 27 dicembre 2017, legge di bilancio 2018, l’incentivo “Occupazione Mezzogiorno”. L’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro, con decreto direttoriale n. 2 del gennaio 2018 ha attribuito la gestione del servizio all’ente Inps.

Tale provvedimento prevede l’attribuzione di un beneficio a quei datori di lavoro privati che, “senza esservi tenuti”, assumano lavoratori disoccupati.In particolare, l’incentivo è attribuibile per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° gennaio 2018 ed il 31 dicembre 2018 nelle regioni meno sviluppate, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e nelle regioni in transizione, Abruzzo, Molise, Sardegna.

Con la circolare n. 49/2018, l’Inps ha reso subito disponibile il modulo online (OMEZ) disponibile all’interno dell’applicazione “DiResCo – Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente“.

Il beneficio consiste in un esonero dai contributi previdenziali fino a un tetto di 8.060,00 euro nei casi in cui i  datori di lavoro effettuino assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato (a tempo pieno o parziale) o istaurino rapporti di apprendistato professionalizzante intervenuti nel periodo indicato.

Entro i primi 15 giorni (entro il 4 aprile) dalla pubblicazione della circolare le domande dei datori di lavoro verranno trattate in base alla data di decorrenza dell’assunzione., successivamente a tale periodo, le istanze verranno considerate in ordine cronologico di presentazione.