Secondo l’art. 8 D.lgs 81/2015 la trasformazione del rapporto di lavoro da full time a part time effettuata unilateralmente dal datore di lavoro è considerata illegittima; infatti il lavoratore può rifiutare tale trasformazione senza che ciò possa costituire giustificato motivo di licenziamento.
Il datore può, in qualsiasi momento, in ragione di comprovate esigenze-tecnico organizzative, modificare i rapporti di lavoro in essere attraverso il licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
In questi casi sussiste l’onere per il datore di provare la sussistenza delle ragioni tecniche-organizzative che hanno determinato la soppressione del posto e nel caso di un lavoratore disabile l’onere della dimostrazione delle predette ragioni tecniche-organizzative assume connotati più rigorosi, dovendo il datore di lavoro dimostrare che la conservazione del rapporto non sia possibile neppure adottando gli “accomodamenti ragionevoli” di cui al decreto legislativo 216/2003.
La legge non prevede dei termini di preavviso o delle motivazioni che legittimino tale richiesta da parte del datore di lavoro in quanto la trasformazione è subordinata alla volontà di entrambe parti: se anche il lavoratore consente alla trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale le parti possono stipulare un accordo risultante da atto scritto e trasmesso, entro 5 giorni dal perfezionamento, al centro per l’impiego competente tramite procedura online.
Anche il lavoratore non può pretendere la trasformazione da full-time a part-time. La conversione del contratto in part-time è a discrezione del datore di lavoro, compatibilmente con le proprie obiettive esigenze tecniche, organizzative e produttive. Non solo, il lavoratore non può sindacare sulla decisione del datore di lavoro.
Lavoratori aventi diritto alla trasformazione a tempo parziale. Si tratta dei lavoratori affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica dell’ASL, territorialmente competente. In questo caso è espressamente previsto il diritto del lavoratore ad una trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in un rapporto part-time (verticale od orizzontale). Il rapporto deve essere trasformato a tempo pieno su richiesta del lavoratore.
Inoltre , il lavoratore il cui rapporto sia trasformato da tempo pieno in tempo parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per l’espletamento delle stesse mansioni o di mansioni di pari livello e categoria legale rispetto a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale.
In caso di assunzione di personale a tempo parziale il datore di lavoro è tenuto a darne tempestiva informazione al personale già dipendente con rapporto a tempo pieno occupato in unità produttive site nello stesso ambito comunale, anche mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti nei locali dell’impresa, ed a prendere in considerazione le domande di trasformazione a tempo parziale dei rapporti dei dipendenti a tempo pieno.