La prima versione della Legge di Bilancio 2021, approvata dal Consiglio dei Ministri dovrà essere approvato in via definitiva dal Parlamento entro la fine dell’anno, per entrare in vigore dal primo gennaio 2021 come legge dello Stato.
E’ ampio il capitolo relativo al sostegno alle imprese dal punto di vista del lavoro con un nuovo incentivo alle assunzioni, cassa integrazione COVID prorogata fino a marzo, conferma del blocco dei licenziamenti e dei contratti a termine a-causali incentivi per le assunzioni, potenziate per il Sud.
Si confermano inoltre le proroghe delle pensioni anticipate con opzione donna e Ape sociale e conferma del congedo di paternità di 7 giorni, conferma del Reddito di Cittadinanza fino al 2029. In attesa dell’assegno unico per i figli, si rifinanzia la misura dell’ assegno di natalità (o bonus bebè). Le risorse complessivamente stanziate ammontano a oltre 38 miliardi di euro. Giovani, filiere agricole, pesca e indigenti, sono alcune importanti misure d’interesse agricolo, entrate nel disegno di legge di bilancio 2021. Nel disegno di Legge è previsto l’esonero contributivo per 24 mesi a favore dei giovani under 40 anni che si iscrivono nel corso del 2021, per la prima volta, nella gestione previdenziale agricola come coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali.
Un altro intervento rilevante è la conferma, anche per il 2021, dell’esonero Irpef dei redditi dominicale e agrario, dichiarati da coltivatori diretti e Iap.
Spazio poi alle filiere con l’istituzione presso il Mipaaf di un Fondo con una dotazione di 150 milioni finalizzato al sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura. Per quanto riguarda la pesca viene riconosciuta, per il 2021, l’indennità per il fermo obbligatorio e non obbligatorio.
Prorogato anche il bonus verde relativo a interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi nonché di realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
Interessano il settore agricolo anche lo stanziamento aggiuntivo di 40 milioni per il “Fondo indigenti”, istituito presso Agea per il finanziamento dei programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti nel territorio nazionale.
Coinvolge infine l’imprenditoria femminile agricola il Fondo che punta a promuovere e sostenere l’avvio e il rafforzamento dell’imprenditoria femminile e massimizzare il contributo delle donne allo sviluppo economico e sociale del Paese.
Per aiutare la ripartenza dei nostri territori è indispensabile mettere le imprese agricole condizioni di poter continuare a lavorare, salvaguardando così il territorio, valorizzando le biodiversità presenti, creando occupazione e generando economia.
Fondamentale il sostegno al ricambio generazionale, che può permettere a tutti i nostri giovani di avvicinarsi a questo mondo, senza costringerli ad abbandonare il proprio territorio per la ricerca di un lavoro.
Riportiamo di seguito i principali articoli ad oggi inseriti nella bozza, suddivisi per argomento.
ART. 4.(Incentivo occupazione giovani) Per le assunzioni effettuate nel triennio 2021-2023, al fine di promuovere l’occupazione giovanile stabile, l’esonero contributivo sarà riconosciuto nella misura del 100%, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, per i soggetti fino a 36 anni non compiuti. L’esonero è riconosciuto per un periodo massimo di quarantotto mesi ai datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, puglia, Calabria e Sardegna.
ART. 5 (Sgravio contributivo per le donne) Per il biennio 2021-2022, in via sperimentale, l’esonero contributivo di cui all’articolo 4, commi 9-11 della legge 28 giugno 2012, n. 92, per le assunzioni di lavoratrici donne effettuate nel medesimo biennio, è riconosciuto nella misura del 100 % nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.
ART. 6. (Esonero contributivo per i giovani coltivatori diretti e imprenditori agricoli) Viene prorogato l’esonero già in vigore per la nuova imprenditoria in agricoltura degli under 40.
ART. 17. (Fondo impresa femminile)
È istituito, presso il Ministero dello Sviluppo economico, il “Fondo a sostegno dell’impresa femminile”, al fine di promuovere e sostenere l’avvio e il rafforzamento dell’imprenditoria femminile per nuovo avvio, investimenti, e programmi di formazione. Il fondo prevede contributi a fondo perduto, o a tasso zero. La dotazione finanziaria del Fondo è stabilita in euro 20 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022,
ART. 21. (Fondo per lo sviluppo ed il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura) Per lo sviluppo ed il sostegno del settore agricolo, della pesca e dell’acquacoltura è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un “Fondo per lo sviluppo ed il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura”, con una dotazione pari a 150 milioni di euro per l’anno 2021.
ART. 47. (Rinnovo dei contratti a tempo determinato) La disposizione corregge il Decreto Rilancio prevedendo che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, fino al 31 marzo 2021, è possibile rinnovare o prorogare, per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato anche in deroga alle disposizioni sul numero massimo delle proroghe e sulla durata massima di 36 mesi
ART. 49. (Finanziamento indennità per fermo pesca obbligatorio e non obbligatorio) A valere sul Fondo sociale per l’occupazione e formazione, si proroga ancora il finanziamento dell’indennità onnicomprensiva, pari a trenta euro per l’anno 2021, per ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio.
ART. 54. (Nuovi trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali. Disposizioni in materia di licenziamento) Ulteriori 5.333,8 milioni di euro finanzieranno CIG, ASO e CIGS. per una durata massima di 12 settimane, che devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, e nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di Assegno ordinario e di Cassa integrazione in deroga. Inoltre si conferma fino al 31 marzo 2021 il divieto di avvio delle procedure di licenziamento economico collettivo e individuale e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto. Infine, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di integrazione salariale è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico per un ulteriore periodo massimo di otto settimane, fruibili entro il 31 marzo 2021.
2) Legge di bilancio 2021 e Pensioni
ART. 59. (Opzione donna) Si prevede di estendere la possibilità di optare per il regime sperimentale alle lavoratrici che maturano i requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2020 (57 anni per le lavoratrici dipendenti, 58 anni per le autonome con 20 anni di contributi versati).
ART. 60.(Proroga Ape sociale) La legge di bilancio 2017 aveva previsto in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2020, un’indennità a carico dello Stato erogata dall’INPS a soggetti in determinate condizioni con almeno 63 anni di età fino al raggiungimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia. La proposta normativa prevede di prorogare l’anticipo pensionistico fino al 31 dicembre 2021.
Inoltre è previsto un ampliamento ai soggetti disoccupati che non hanno beneficiato della prestazione di disoccupazione per carenza del requisito assicurativo e contributivo.
3) Legge di bilancio 2021: assistenza famiglie e maternità
ART. 64. (Assegno natalità) L’assegno di natalità noto anche come bonus bebè garantito in forma progressiva sulla base del reddito delle famiglie, sarà riconosciuto anche per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.
ART. 65. (Congedo di paternità) La disposizione prevede la proroga per il congedo di paternità di sette giorni anche per il 2021.
ART. 67. (Reddito di cittadinanza) La disposizione incrementa per gli anni dal 2021 al 2029 ’autorizzazione di spesa per il finanziamento del “Reddito di cittadinanza”.
ART. 70. (Indennizzo per cessazione di attività commerciali) Dal 1° gennaio 2022, l’aliquota contributiva per il finanziamento dell’indennizzo previsto per commercianti che cessano l’attività sarà dovuta nella misura dello 0,48 per cento. Resta salvo il meccanismo di adeguamento all’istat.