22/07/2022 – Bonus Vacanze, si recupera la quota nel…
Il “bonus vacanze” era un beneficio rivolto a quelle famiglie che avessero un ISEE inferiore ai 40.000 euro, relativo al periodo 2020/21. Consisteva in una quota massima di 500 euro, diviso in due rate: la prima concessa nel periodo di permanenza nella struttura aderente, la seconda (corrispondente al 20 % della quota) concessa, successivamente, nella dichiarazione dei redditi come credito d’imposta.
La quota del bonus si differenziava in base alla composizione del nucleo famigliare:
- Massimo 500 euro per quei nuclei famigliari formati da tre o più persone;
- Massimo 300 euro per quei nuclei famigliari formati da due persone;
- Massimo 150 euro per quei nuclei famigliari formati da una sola persona.
Inizialmente la scadenza per poter usufruire di questo bonus era il 31 dicembre 2020, prorogata poi al 31 dicembre 2021. Quindi nel 730 del 2022, relativo al 2021, si può far valere il credito d’imposta del 20% relativo al Bonus Vacanze del 2021, purché si verifichino le seguenti condizioni:
- La prima rata deve essere stata utilizzata in un’unica soluzione in una struttura all’interno del territorio nazionale aderente all’iniziativa, oppure presso un’agenzia di viaggi per l’acquisto di un servizio turistico, o per il pagamento di un pacchetto turistico nel territorio nazionale.
- Il totale del corrispettivo deve essere stato documento da fattura o documento commerciale, con inserito il codice fiscale del soggetto che ne usufruisce.