
09/11/2021 – LE NOVITÀ DEL DECRETO FISCALE: CIG COVID,…
Il decreto fiscale approvato dal Consiglio dei Ministri del 15 ottobre 2021 contiene un corposo pacchetto di norme sul lavoro, a partire dal rifinanziamento di altre 13 settimane di Cassa integrazione Covid fino alla fine dell’anno per scongiurare i licenziamenti in alcuni comparti come il terziario, il commercio, il tessile e la moda. Si interviene quindi con una nuova proroga della CIG Covid, si rinnovano i congedi parentali e vengono stanziati i fondi per il rifinanziamento della malattia in caso di quarantena. Ma vediamo in dettaglio le novità.
Cassa integrazione Covid-19
Il decreto fiscale 2022 prevede, la possibilità di estendere la domanda di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga per una “durata massima di 13 settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021”. L’Esecutivo ha agito con l’intento di inserire “ulteriori disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale” con l’obiettivo di governare in modo graduale l’uscita dal blocco dei licenziamenti. Ulteriori 9 settimane di cassa integrazione ordinaria sono concesse anche ai datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili.
Norme sulla quarantena: arriva la copertura
Il decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri contiene anche l’atteso intervento che equipara la quarantena alla malattia.
La misura interverrà dando copertura finanziaria non solo per le settimane fino al termine dello stato di emergenza, ma anche per l’intero periodo pregresso.
Nel provvedimento vengono stanziati circa 900 milioni di euro per garantire, quindi, le tutele rimaste in “sospeso” dal 1° gennaio 2021. Il testo modifica l’art. 26 del Cura Italia e interviene prevedendo il rimborso di 600 euro per i datori di lavoro del settore privato con obbligo previdenziale presso le Gestioni dell’INPS, per gli oneri sostenuti relativi ai propri lavoratori dipendenti che non hanno diritto all’assicurazione economica di malattia presso l’INPS.
Congedi per figli in Dad o in quarantena
Vengono rinnovati fino al 31 dicembre 2021 i congedi parentali per i figli in DAD, che svolgono didattica a distanza, o in quarantena. Si tratta, in sostanza, del congedo parentale straordinario per i genitori con i figli fino a 14 anni. Il decreto prevede, infatti, che il “lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di anni quattordici, alternativamente all’altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto”.
Si specifica che il beneficio per i genitori di figli con disabilità viene riconosciuto “a prescindere dall’età del figlio, per la durata dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché per la durata della quarantena del figlio ovvero nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza o il figlio frequenti centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura”. Il congedo potrà, comunque, essere fruito sia in forma giornaliera che oraria e, come di consueto, è pari al 50% della retribuzione. I liberi professionisti iscritti in via esclusiva alla gestione separata avranno diritto a fruire del beneficio per ciascuna giornata indennizzabile secondo la base di calcolo utile per la determinazione dell’indennità di maternità.
I lavoratori autonomi iscritti all’INPS potranno beneficiare della prestazione, ma la percentuale del 50% verrà, in questo caso, applicata alla retribuzione convenzionale giornaliera stabilita in relazione alla tipologia di lavoro svolto.
L’indennità sarà erogata anche a favore dei lavoratori autonomi non iscritti all’INPS solo dopo l’autorizzazione delle casse previdenza. Il decreto legge stabilisce che in “caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all’altro, ha diritto, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 2, primo periodo, di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro”.
Sicurezza sul lavoro, Ispettorato del lavoro
infine, è previsto un pacchetto di misure sul tema della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro in particolare, per prevenire il fenomeno degli infortuni sul lavoro. È previsto un inasprimento delle sanzioni che potranno arrivare fino alla sospensione dell’attività per le aziende che non rispettano le norme sulla sicurezza finché non avranno ripristinato le condizioni di legalità. In presenza, infatti, di lavoratori irregolari o di violazioni delle norme di sicurezza scatterà la sospensione dell’attività economica e lavorativa.
L’Ispettorato nazionale del lavoro potrà sospendere le attività di un’impresa in presenza del 10% di lavoratori irregolari oppure quando appura gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza. Insieme al suddetto provvedimento, l’Ispettorato potrà imporre “specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro”.
Vengono in tal modo estese le competenze di coordinamento dell’Ispettorato nell’ambito della salute e sicurezza, di cui oggi si occupano le Asl.
L’impresa, comma 2, non potrà, “contrattare con la pubblica amministrazione” per tutto il periodo di sospensione. Per poter riprendere l’attività produttiva sarà necessario non soltanto il ripristino delle regolari condizioni di lavoro, ma anche il “pagamento di una somma aggiuntiva” di importo variabile a seconda della fattispecie di violazione (analiticamente descritte nell’allegato 1 del provvedimento).
Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione è punito con l’arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare. L’importo è raddoppiato, comma 11, qualora nei “cinque anni precedenti all’ adozione del provvedimento, la medesima impresa sia stata destinataria di un provvedimento di sospensione”.
Si prevede, inoltre, il rafforzamento dell’Ispettorato del lavoro attraverso l’accelerazione delle procedure di reclutamento di ispettori e di personale tecnico e amministrativo e la realizzazione di una banca dati informatica unica che metterà in sinergia Ispettorato nazionale del lavoro, INAIL, regioni e Asl.