02/10/2020-PROROGA NASPI E DIS-COLL. COSA PREVEDE LA CIRCOLARE INPS…
Con la circolare n. 111 del 2020, l’INPS interviene a fornire le istruzioni relative alla proroga delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, come previsto dal Decreto di Agosto.
La proroga dei due mesi a decorrere dal giorno di scadenza della Naspi è riservata a coloro che terminano il periodo di fruizione della Naspi tra il 1°maggio e 30 giugno 2020, non solo ma l’accesso all’estensione dell’indennità è soggetta ad ulteriori condizioni che ne precludono l’erogazione:
- il percettore non deve aver usufruito delle indennità previste dal Decreto Cura-Italia (definite agli articoli 27,28,29,30,38,44)
- il percettore non deve aver beneficiato delle ulteriori misure assistenziali previste dall’ articolo 84 delle Legge n. 34/2020
- il percettore non può essere stato beneficiario delle indennità a favore dei lavoratori domestici, dei lavoratori sportivi, così come previsto dalla citata legge 34/2020 agli articoli 85 e 98
- Il percettore non deve aver usufruito delle indennità onnicomprensive e l’indennità a favore dei lavoratori marittimi e a favore dei pescatori autonomi.
Pertanto i lavoratori che hanno beneficiato delle misure urgenti previste dal Decreto Cura-Italia, Decreto Rilancio, dal decreto-legge 104/2020, non potranno beneficiare dell’estensione delle suddette indennità di disoccupazione.
L’erogazione delle due mensilità sarà fatta d’ufficio e l’importo sarà corrispondente a quanto percepito nell’ ultima mensilità per la prestazione originaria, con riconoscimento della contribuzione figurativa.
I casi di esclusione si estendono anche a quei percettori di Naspi e Dis-Coll che durante il periodo di fruizione della misura assistenziale abbiano maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata.
Inoltre qualora alla data di pubblicazione della Circolare 111/2020, il percettore delle suddette misure di sostegno al reddito, abbia presentato al domanda di certificazione Ape sociale o di pensione anticipata (legge 232/2016 art.1 commi 179 e 199) il riconoscimento della proroga sarà sospeso. In alternativa, entro il 31 ottobre 2020, l’interessato potrà presentare la volontà di avvalersi della misura di proroga utilizzando il modello Naspi-Com.
Infine la stessa Circolare precisa che per i lavoratori che cessano il rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale stipulato dalle organizzazioni sindacali avente ad oggetto un incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro medesimo sono tenuti, potranno accedere alla indennità Naspi e in sede di presentazione della domanda dovranno allegare l’accordo e la documentazione attestante l’adesione alla proposta di risoluzione.