30/09/2020 – PENSIONI DI INABILITA’: PUBBLICATE LE MODALITA’ PER…
Il Decreto Agosto – in ottemperanza alla sentenza della Corte Costituzionale n. 152/2020 – ha previsto il c.d. “incremento al milione” ai titolari di pensione di invalidità, a partire dal 18° anno di età. Con la circolare n. 107 del 23/09/2020, l’INPS ha chiarito la modalità per richiedere l’aumento delle pensioni di invalidità civile.
Per quanto concerne la domanda, gli invalidi civili al 100% l’aumento verrà riconosciuto d’ufficio a far data dal 1° dicembre con i dovuti arretrati dal 20 luglio 2020, sulla base dei dati che l’Istituto ha a disposizione, senza pertanto dover presentare alcuna domanda.
Invece i titolari di trattamenti previdenziali (legge n. 222/1984) dovranno presentare un’apposita richiesta all’ Inps entro il 9 ottobre 2020. Tale scadenza che potrebbe essere prorogata al 30 ottobre, ma l’Istituto per il momento è in attesa di conferma dal Ministero del Lavoro.
A decorrere dal 20 luglio 2020 per le prestazioni assistenziali di invalidità civile al 100% è riconosciuta una maggiorazione economica tale da garantire un reddito complessivo pari a 651,51 € per tredici mensilità, mentre per le prestazioni di inabilità questa sarà pari a € 516,46. Il diritto alla maggiorazione è riconosciuto a tutti i titolari di pensione di inabilità, in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, che hanno compiuto 18 anni di età e non più dai 60 anni come previsto finora.
A tal fine, il Decreto di Agosto ha destinato: 132 milioni di euro, per l’anno 2020; 400 milioni di euro annui, dall’ anno 2021.
Per quanto concerne i limiti reddituali, si specifica che:
- il beneficiario non coniugato deve possedere redditi propri non superiori a 8.469,63euro
- il beneficiario coniugato (non effettivamente e legalmente separato) deve possedere:
- redditi propri di importo non superiore a 8.469,63 euro;
- redditi cumulati con quello del coniuge di importo annuo non superiore a 14.447,42 euro.
Non concorrono al calcolo reddituale i seguenti redditi:
- il reddito della casa di abitazione,
- le pensioni di guerra,
- l’indennità di accompagnamento,
- l’importo aggiuntivo di 154,94 euro previsto dal comma 7 dell’articolo 70 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
- i trattamenti di famiglia,
- l’indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati.