02/07/2018 – Decreto “Dignità”: importanti interventi sul contratto a…

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il c.d. “Decreto Dignità” che introduce una serie di modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a termine.

La novità principale riguarda il ritorno alla previsione delle causali per legittimare la stipula di un contratto a termine: rimane svincolato da tale limite solo il primo contratto che deve avere una durata massima di 12 mesi. Quest’ultimo potrà anche essere prorogato fino a 24 mesi ma tale rinnovo dovrà essere giustificato da esigenze specifiche che siano alternativamente “temporanee ed oggettive, estranee all’ordinaria attività del datore di lavoro, nonché sostitutive; connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria; relative a lavorazioni e a picchi di attività stagionali”

Il termine dovrà risultare da atto scritto ed avrà effetti sostanziali per cui in mancanza il contratto si intenderà a tempo indeterminato fin dall’inizio.

Copia del contratto dovrà essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro 5 giorni lavorativi dall’inizio della prestazione e, in caso di proroga del contratto dovranno essere specificate le esigenze che l’hanno consentita.

Le possibili proroghe scendono da 5 a 4: se la durata iniziale del contratto è inferiore a 24 mesi, il contratto potrà pertanto essere prorogato 4 volte nell’arco dei 24 mesi e non più 5 volte, a prescindere dal numero di contratti. In caso di superamento di tale limite, il contratto si trasformerà a tempo indeterminato.

Inoltre, per disincentivare l’uso del contratto a termine, è stato introdotto un contributo crescente di 0,5 punti ad ogni  rinnovo che si aggiunge alla contribuzione già ora prevista alla cessazione del contratto a termine.  e per garantire una maggior tutela ai lavoratori sono è stato elevato a 270 giorni il termine entro il quale il lavoratore potrà impugnare il contratto a termine cessato.

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