19/06/2018 – Licenziamento Lavoratrice Madre: legittimo solo per chiusura…
Con la Sentenza n. 14515 del 6 giugno 2018, la Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo il quale la lavoratrice madre può essere licenziata, solo ove vi sia una cessazione dell’intera attività dell’azienda cui la donna è addetta, così come stabilito dal D. Lgs. n. 151 del 2001.
La norma prevista all’art. 54, comma 1, del D.lgs del 2001 pone un’eccezione al principio, di carattere generale, che prevede l’illegittimità del licenziamento intimato alla donna che si trovi tra l’inizio della gestazione e il compimento del primo anno di vita del bambino: la Corte, ha specificato che l’eccezione prevista è da interpretare in senso restrittivo: per la non applicabilità del divieto è necessario che il datore di lavoro sia un’azienda e che vi sia cessazione dell’attività, per cui essa non può essere applicata anche alle ipotesi di cessazione di ramo d’azienda o, come nel caso di specie, di chiusura del reparto al quale la stessa era addetta.