28/05/2018 – Lavoratori con diritto di precedenza nell’assunzione

Secondo il  d.lgs. n. 81/2015, il lavoratore che presta attività lavorativa a tempo determinato da più di sei mesi, se non è disposto diversamente dai CCNL, ha diritto di prelazione nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro, purché riguardino le stesse mansioni e vengano effettuate entro i successivi dodici mesi dalla scadenza del contratto.

L’art. 24 del D.lgs. n. 81/2015 specifica, inoltre, che tale diritto spetta non solo ai lavoratori con contratto a termine, ma anche:

  1. alle lavoratrici in maternità: infatti il periodo di congedo maternità obbligatorio concorre a far maturare i mesi necessari per far scattare il diritto di precedenza dei contratti a termine;
  2. ai lavoratori stagionali: si tratta di un diritto di prelazione nell’assunzione dell’anno successivo per le stesse mansioni per cui era stato assunto e presso lo stesso datore di lavoro;

E’ importante ricordare come i diritti di precedenza, che devono essere espressamente richiamati nel contatto di assunzione, devono essere esercitati dal titolare con una specifica manifestazione di volontà entro un periodo di sei mesi dalla cessazione del contratto, ridotto a tre nel caso delle attività stagionali, al ricorrere delle condizioni previste dalla legge. Fatto salvo che il diritto di precedenza spira entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro, nelle more della manifestazione della volontà da parte del dipendente, è libero di effettuare nuove assunzioni.

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