03/05/2018 – È PERSEGUIBILE PENALMENTE IL RESPONSABILE DELLA SICUREZZA…

Con la sentenza 18409/2018 la IV sez. penale la Cassazione ha individuato la responsabilità penale del direttore di uno stabilimento dedicato alla produzione di caffè; la struttura complessa, dunque, non esime il direttore dal conoscere le condizioni di sicurezza dell’unità specifica.
Il fatto riguarda un infortunio sul lavoro accaduto ad un dipendente di una Spa produttrice di caffè che per provvedere al malfunzionamento di un macchinario posizionato a quattro metri da terra ha utilizzato una scala a pioli e, perdendo l’equilibrio, è caduto infortunandosi. 
Il datore è il responsabile della sicurezza dell’impresa e di conseguenza ha l’obbligo di adottare tutte le misure che siano atte a tutelare l’integrità fisica dei lavoratori. La responsabilità penale non può individuarsi in capo all’imprenditore in via automatica, ma va valutato e considerato l’assetto organizzativo dell’azienda. Nel caso di specie, il datore aveva appreso del guasto dell’impianto soltanto a seguito dell’infortunio , dunque per sua colpa, visto che in quanto responsabile della sicurezza avrebbe dovuto sottoporre i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi a regolare manutenzione tecnica e quindi evitare alcun pregiudizio alla sicurezza e alla salute del lavoratore
Il giudice supremo conferma le decisioni del Tribunale di Aosta e della Corte di Appello di Torino che hanno ritenuto sussistenti gli estremi del reato di cui all’art. 509 del codice penale in capo al datore di lavoro.
La sentenza in esame asserisce la responsabilità penale del garante della sicurezza in quanto il datore, vista la struttura complessa dell’azienda, avrebbe dovuto attivarsi personalmente e sollecitare i propri dipendenti affinché, quantomeno, riferissero eventuali guasti o anomalie degli impianti per potervi tempestivamente porvi rimedio evitando, conseguentemente, danni alla persona del lavoratore.

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