Licenziamenti nel pubblico impiego secondo la Riforma Madia

26 maggio 2017-Il decreto legislativo approvato dal Governo sul pubblico impiego pone un accento particolare sulla disciplina dei licenziamenti, argomento spesso controverso e con esiti molteplici.

Tra le novità sostanziali appare l’introduzione di  un codice disciplinare che amplia il range di casistiche in cui il licenziamento del lavoratore risulta legittimo, come ad esempio il caso in cui il dipendente reiteri le proprie negligenze d inosservanze del codice di comportamento per tre anni consecutivi.

Oltre al licenziamento legittimo,  il decreto disciplina il regime sanzionatorio da applicare,  invece, ai licenziamenti ingiustificati. Con la nuova normativa, infatti, al lavoratore licenziato senza giusta causa spetterebbe la reintegrazione del posto di lavoro accompagnata da  un risarcimento aggiuntivo.

In precedenza le sentenze relative agli eventi di  licenziamento ingiustificato nel settore pubblico mostravano due tendenze: nel primo caso era prevista la piena applicazione delle regole introdotte dalla legge Fornero nel 2012 ( riservate ai dipendenti privati ma estensibili anche ai  dipendenti pubblici) la quale prevedeva delle limitazioni alla reintegrazione come sanzione e un ampliamento della tutela risarcitoria; nel secondo caso invece emergeva l’inapplicabilità della legge Fornero e si procedeva, in caso di licenziamento ingiustificato di un dipendente pubblico, con l’applicazione dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori in cui la reintegrazione veniva applicata come sanzione tipica e al lavoratore spettava il pieno risarcimento del danno.

L’art. 21, in cui è regolamentata la disciplina del licenziamento ingiustificato nel decreto appena varato dal Governo, si pone come sunto delle  due tendenze sopraindicate. I punti cardine dell’articolo rimangono la centralità della reintegrazione sul posto di lavoro (come nell’art. 18 dello Statuto)  a cui è però aggiunto un tetto massimo del risarcimento ( ispirato quindi alle limitazioni poste dalla Fornero); il limite per l’indennità di reintegro con il decreto corrisponde infatti a 24 mensilità,  e l’importo del risarcimento è calcolato attraverso il parametro della retribuzione utile ai fini del TFR alla cui  somma va  detratto l’eventuale aliunde perceptum (ossia la retribuzione che il lavoratore ha percepito da altri datori di lavoro con i quali abbia instaurato un rapporto di lavoro successivamente al licenziamento); il risarcimento deve infine essere accompagnato dal  versamento dei contributi previdenziali.

Se da un lato il decreto in merito ai licenziamenti ingiustificati si pone come tutela per i licenziamenti futuri, non risolve i licenziamenti avvenuti in passato in quanto non gode di portata retroattiva; resterebbero quindi non disciplinati tutti quegli eventi di licenziamento illegittimo precedenti all’entrata in vigore della nuova norma.

Nonostante la risoluzione interpretativa rappresentata dal decreto, esso non rende più semplice la disciplina dei licenziamenti nel settore del pubblico impiego  bensì la rende  più complessa aggiungendo ulteriori casistiche ad una sfilza già ben nutrita di condizioni.

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