IN ARCHIVIO IL VERBALE UNICO DI ACCERTAMENTO

La circolare n.120 del 13 aprile emessa dall’Ispettorato Nazionale del lavoro rielabora la procedura di verbalizzazione degli accertamenti ispettivi, archiviando il verbale unico di accertamento in materia di lavoro e previdenziale previsto dall’articolo 13 del d.lgs. 124/2004.
Nella suddetta circolare, conseguente al protocollo d’intesa sottoscritto con l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale il 21 febbraio 2017 (in cui viene disciplinata la collaborazione tra INL e l’INPS in materia di vigilanza ispettiva riguardo la contribuzione obbligatoria),vengono definite le linee guida riguardo l’organizzazione e la programmazione dell’attività ispettiva a livello nazionale e regionale.
Nella circolare viene indicata la composizione delle Commissioni Regionali, costituite da quattro rappresentati dell’ Inl e altrettanti dell’INPS, che sono tenute a riunirsi due volte al mese per programmare ed organizzare l’attività ispettiva.
Per quanto concerne gli accertamenti che si propongono di verificare l’assolvimento degli obblighi di contribuzione previdenziale, la circolare individua tre fonti informative:
– Soggetti contribuenti da verificare attraverso sistemi di comunicazione interni all’INPS, che comprendono anche i comportamenti ascrivibili al reato di danno allo Stato e all’ INPS;
– Settori produttivi individuati dalla Commissione centrale ed, eventualmente, attuati dalle Commissioni Regionali;
– Settori produttivi individuati dalla commissione regionale su segnalazione di amministrazioni pubbliche, organismi investigativi e di controllo, organizzazioni di rappresentanza di lavoratori o di datori di lavoro.

Altra novità sostanziale riguarda la nuova disciplina relativa alla procedura di verbalizzazione e notificazione degli accertamenti (sia di natura lavoristica che previdenziale e assicurativa). In merito a ciò, si evidenzia l’applicazione della “verbalizzazione unica” alla sola materia sanzionatoria amministrativa e non già alla disciplina contributiva e dei premi assicurativi non dichiarati o dell’evasione contributiva. Resta comunque la possibilità per l’ispettore di notificare verbali distinti, qualora la notificazione di un unico verbale non sia possibile per ragioni logistiche in merito ad accertamenti che mirino alla verifica di aspetti di natura sia lavoristica che assicurativa e previdenziale, considerata soprattutto la diversa tempistica che tali procedure di accertamento e destinatari dei suddetti verbali richiedono.

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