29/03/2021 – COSA C’è PER LE FAMIGLIE: CONGEDI COVID…
Dal 13 marzo 2021 il decreto-legge 13 marzo 2021, n.30 emanato per fronteggiare la diffusione del Covid-19 che ad oggi, a distanza di un anno, ci costringe a restrizioni dal 15 marzo al 6 aprile e che coinvolge anche tutti gli studenti, dai nidi alle scuole superiori. Anche questa volta il Governo ha previsto le misure urgenti inserite e gli interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena.
Il provvedimento, prevede, con efficacia retroattiva e fino al 30 giugno 2021, la possibilità di usufruire di congedi COVID e di bonus baby-sitting nei casi di sospensione delle attività scolastiche o di infezione o quarantena dei figli.
Per quanto riguarda i congedi Covid per genitori lavoratori, è possibile usufruire solo se l’attività lavorativo non può essere svolta in maniera agile, inoltre il genitore lavoratore dipendente di figlio convivente minore di anni quattordici, alternativamente all’altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio.
Il beneficio è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.
Per i periodi di congedo Covid fruiti è prevista un’indennità pari al 50% della retribuzione stessa.
Invece, per i figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all’altro, può astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa. Ad essi è applicata la tutela del divieto di licenziamento e il diritto alla conservazione del posto di lavoro.
L’altra misura di sostegno prevista è il bonus baby-sitting per un limite massimo settimanale di €100,00. Questo bonus però è dedicato ad alcune categorie di lavoratori:
i lavoratori iscritti alla gestione separata INPS; i lavoratori autonomi; il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19; i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori socio-sanitari.
Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia o, in alternativa, direttamente al richiedente, in casi di comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. Questa prestazione è riconosciuta anche ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS, ma il riconoscimento è subordinato alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.
Si precisa che i n caso di esecuzione del lavoro in modalità agile, non è possibile usufruire del bonus per lo stesso periodo, vale anche in caso di disoccupazione o sospensione lavorativa, l’altro genitore non può fruire dell’astensione per congedo o del bonus baby-sitting, a meno che non sia genitore anche di altri figli minori di anni 14 avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle misure di cui sopra.
Inoltre il bonus baby -sitting può essere fruito solo se l’altro genitore non accede ad altre tutele o al congedo COVID e comunque in alternativa allo smart-working per figli fino ai 16 anni, nonché per eventuali periodi di congedo parentale. Queste misure si applicano fino al 30 giugno 2021 e saranno attive fino ad esaurimento fondi.