22/08/2018 – SETTORE TURISMO: impiego occasionale esteso per le…
Il Decreto Dignità (n.87 del 2018) appresta modifiche alla disciplina sul contratto di prestazione occasionale.
In particolare, le strutture che operano nel settore del turismo possono ricorrere al lavoro occasionale se hanno alle proprie dipendenze fino ad otto lavoratori a condizione che l’attività sia prestata da categorie agevolate individuate dal testo di legge: titolari di pensione, studenti con età minore di 25 anni, persone disoccupate e persone che percepiscono indennità di sostegno al reddito.
Si nota, dunque, che il limite dimensionale viene ridimenzionato rispetto alla generalità dei datori di lavoro che possono valersi delle prestazioni occasionali avendo alle proprie dipendenze 5 dipendenti con la specificità che quest’ultimi debbano essere assunti a tempo indeterminato.
Dovranno essere ancora chiariti dall’Inps gli aspetti operativi della possibilità introdotta a favore degli intermediari abilitati (individuati dalla legge 12/1979) di poter versare direttamente per conto del proprio cliente le somme dovute per l’attivazione del contratto di prestazione occasionale. Oltre a velocizzare l’alimentazione del portafoglio virtuale presente sulla piattaforma informatica dell’Inps, obbligherà i professionisti a recuperare quanto anticipato per il cliente.