07/02/2022 – ASSEGNO INVALIDI CIVILI E COMPATIBILITA’ CON REDDITO…
L’INPS, con messaggio del 28 dicembre 2021, chiarisce che, a far data dall’entrata in vigore della legge n. 215 del 2021 (21 dicembre 2021), nel procedimento di liquidazione dell’assegno mensile, sarà riconosciuto il diritto alla prestazione economica anche quando la persona richiedente svolga un’attività lavorativa il cui reddito annuale non superi € 4.931,00, limite di reddito annuale previsto per il riconoscimento dell’assegno. In precedenza l’Inps aveva messo in discussione i requisiti per l’assegno agli invalidi parziali: si prevedevano restrizioni per coloro che svolgevano attività lavorativa e avessero una percentuale di invalidità fino al 99%.
L’assegno agli invalidi civili parziali è compatibile con un reddito da lavoro fino ad un massimo di 4.931,00 euro l’anno.
Le domande di assegno di invalidità civile presentate e non accolte successivamente alla pubblicazione del messaggio, saranno riesaminate d’ufficio da parte dell’INPS, sulla base dei parametri previsti dalla nuova disposizione normativa.
La valutazione del reddito è effettuata solo nei confronti del beneficiario della prestazione economica e nel suo computo è esclusa la casa di abitazione principale.
La domanda può essere inviata con l’aiuto di un operatore degli Enti di patronato.