04/09/2018 – Licenziamento illegittimo: nuovi indennizzi
Il Decreto Dignità convertito in legge prevede che in caso di licenziamento illegittimo ( giusta causa, giustificato motivo soggettivo o oggettivo) l’indennità prevista a titolo risarcitorio che il datore di lavoro deve al lavoratore non può essere inferiore a 6 mensilità o superiore a 36 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR ( il decreto n. 23 del 2015 prevedeva un minimo di 4 ed un massimo di 24 mensilità).
Si pongono ad eccezione di tale regola i casi di licenziamento disciplinare per insussistenza del fatto contestato al lavoratore e di licenziamenti discriminatori o nulli.
L’indennità risarcitoria dovuta sarà calcolata in base alla normativa vigente al momento in cui il licenziamento illegittimo è stato comminato ed in base al requisito dimensionale dell’azienda.
Nello specifico:
- se il licenziamento è avvenuto prima del 13 luglio 2018:
-in misura non inferiore a 4 e non superiore a 24 mensilità per le aziende oltre i 15 dipendenti;
– in misura non inferiore a 2 e non superiore a 6 mensilità per le aziende sotto i 16 dipendenti;
- se il licenziamento è stato comminato dal 14 luglio 2018 in poi:
– in misura non inferiore a 6 e non superiore a 36 mensilità per le aziende oltre i 15 dipendenti;
– in misura non inferiore a 3 e non superiore a 6 mensilità per le aziende sotto i 16 dipendenti.
Ove si tratti di licenziamento disciplinare per cui, in sede di giudizio, sia stata dimostrata l’insussistenza del fatto materiale contestato non si dovrà applicare la suindicata disciplina.
Il datore di lavoro dovrà reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro con il pagamento di un’indennità risarcitoria calcolata in base all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto ( per il periodo che va dal licenziamento al giorno dell’effettiva reintegrazione deducendo quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative o quanto avrebbe potuto percepire se avesse accettato una congrua offerta di lavoro, in ogni caso non superiore alle 12 mensilità). È previsto,inoltre, per il datore di lavoro la condanna al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal giorno del licenziamento al giorno dell’effettiva reintegrazione.